RASSEGNA STAMPA DETTI E SCRITTI 21 LUGLIO 2021

Dalla rete

RASSEGNA STAMPA DETTI E SCRITTI

21 LUGLIO 2021

A cura di Manlio Lo Presti

Esergo

Vulgus … cui una rex  re pubblica annona cura.

Al volgo  una cosa sola interessa dello Stato: l’annona

TACITO, Pensieri, Fussi Editore, 1949, pag. 30

 

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SOMMARIO

PERCHÉ GLI ITALIANI NON SCENDONO IN PIAZZA
Cittadini di seconda classe
CURRICULUM VITAE DI MATTEO BASSETTI
CURRICULUM BASSETTI DAL SITO DELLA CLINICA – Pag. 11
DA UNA MINCHIATA A COSE SERIE
Un Claudio Borghi furioso da ascoltare: l’obbligo vaccinale non ha nessuna base scientifica.
Elsa Fornero torna a Palazzo Chigi
L’ULTIMO INGANNO
Intervistiamo il Prof. Sinagra, siamo vittime di un golpe?
“Pegasus”: giornalisti e politici spiati da società israeliana
L’informazione italiana
Domande e risposte – Certificato COVID digitale UE
I misteri del covid, dieci domande senza risposta
MADALYN MURRAY O’HAIR, LA DONNA PIÙ ODIATA D’AMERICA
Avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per COVID-19
Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
Giudice Giorgianni: istanza ad AIFA ed EMA per revoca vaccini contro Covid-19
LA PROCURA DI GENOVA INVIA I FASCICOLI DEI DECESSI DA VACCINAZIONE A EUROJUST
“Liberté!” (In Francia. In Italia, più diritti ai sodomiti)
LA COSTITUZIONE E LA SUA EMINENZA GRIGIA
Cremaschi, prove di vacsismo
L’arbitrio e la necessità
Ragionare per comprendere: cosa pensano i cosiddetti “complottisti” del Covid
Pfizer e Moderna annullano gli studi: impossibile conoscere l’efficacia dei vaccini

 

 

EDITORIALE

PERCHÉ GLI ITALIANI NON SCENDONO IN PIAZZA

Manlio Lo Presti – 21 luglio 2021

Fonte immagine: https://www.trevisotoday.it/politica/in-piazza-per-la-liberta-conegliano-vox-italia-ottobre-2020.html

Un numero crescente di persone si stanno domandando perché l’italico medio non scende in piazza come i francesi, gli inglesi, i tedeschi, ecc., come da video di cortei infiniti che ci fanno vedere in tv? Una prima risposta potrebbe essere la notevole capacità di sopportazione; le ambiguità comportamentale di un popolo che è il prodotto storico e antropologico di ben nove invasioni; la difficilissima posizione geografica della penisola; la crisi economica permanente con ininterrotta deindustrializzazione e il progressivo impoverimento del Paese; la ininterrotta emergenza-fate-presto; la presenza sul territorio di 164 basi atomiche USA, NSA, CIA, ECHELON; l’azione di otto mafie controllate da apparati dello Stato e strutture spionistiche a trazione nazionale e anglo-USA (definite menti sottilissime da un notissimo politico pugliese del PD); il caos pilotato di circa 30 gruppi politici; centinaia di Associazioni della cosiddetta società civile che nascono come funghi, ma quando chiedi loro le fonti di finanziamento, TUTTE, ripeto TUTTE,  si chiudono dietro un muro di silenzio; il collasso amministrativo e giudiziario; la precarietà, economica e lavorativa; la presenza di svariate parabole elettroniche a Niscemi ; una strana e misteriosa base NATO-NSA a Gioia Tauro; un’altra sede NATO a Brindisi, ecc. ecc. ecc.

Dopo aver riportato per difetto le cause del cosiddetto immobilismo italiano, ancora ci domandiamo perché gli italiani non si ribellano. Non vanno in piazza perché, fra i vari motivi non da poco sopra elencati, hanno una casa da difendere.  Grazie alla facilitazione fiscale dell’acquisto prima casa, nella ex-italia ebbe inizio negli anni 70 una gigantesca diffusione dei mutui prima casa. Principali beneficiari furono le immobiliari del Vaticano e dei partiti di maggioranza dell’epoca. Mentre le forze di opposizione provvedevano lentamente a colonizzare lo spettacolo, la cultura, le magistrature, la scuola per desertificarla.

La ribellione della popolazione sorgerà quando le case saranno colpite da tasse patrimoniali così alte da non poter essere pagate. Seguiranno pignoramenti di milioni di appartamenti con il crollo del loro valore e arriveranno i colossi immobiliari anglofrancotedeschiebraici a razziale tutto a tre soldi. A quel punto, la popolazione si ribellerà. Per fermare la rivolta, gli ALTI COMANDI useranno i 490 capibastone mafiosi liberati da Bonafede per far partire decine di attentati da 3000 morti ciascuno a scuole, strade, treni, bus, teatri … Una “liberazione” di cui nessun gruppo politico, partiti, le ventuno trasmissioni politiche hanno parlato a sufficienza o non ne hanno parlato affatto, con una omertà superiore a quella malavitosa! ALTRO CHE BEIRUT! I “coraggiosi” ribelli degli altri Paesi si rivoltano, e non sappiamo in che misura pilotati dai soliti “Servizi nazionali ed esteri”. Si rivoltano in piazza perché non hanno la casa di proprietà e vivono in appartamenti nelle mani di colossi immobiliari di nazioni nordeuropee, sono oppressi da una crisi economica forse più feroce della nostra. Con altra strategia che stanno attuando adesso, i vertici italiani procedono allo stritolamento della popolazione 1) inasprendo la crisi, 2) aumentando la disoccupazione, 3) diffondendo terrorismo sul dilagare di n … varianti del primo PSYCHOVAIRUSS TELEMATICO DELLA STORIA, 4) nuove reclusioni della popolazione con elicotteri e sirene di ambulanze, 5) le strade desertificate, 6) l’arroganza dei controllori contro i trasgressori italiani MA MAI CONTRO I C.D. IMMIGRATI PERCHE SAREBBE RAZZISMO …  7) le spiate e la barbarie dei vaccinati contro coloro che non si sono vaccinati mediante gogne mediatiche e delazioni. La pressione sui cittadini impoveriti causerà la svendita massiva delle case … per sopravvivere! Abbiamo, ancora una volta, una ricetta già lavorata nella bassa cucina dei POTERI ATLANTICI, ma la popolazione continua a non capire o a girare la testa da un’altra parte.

 

 

IN EVIDENZA

Cittadini di seconda classe

Giorgio Agamben – 16 luglio 2021

Come avviene ogni volta che si istaura un regime dispotico di emergenza e le garanzie costituzionali vengono sospese, il risultato è, come è avvenuto per gli ebrei sotto il fascismo, la discriminazione di una categoria di uomini, che diventano automaticamente cittadini di seconda classe. A questo mira la creazione del cosiddetto green pass. Che si tratti di una discriminazione secondo le convinzioni personali e non di una certezza scientifica oggettiva è provato dal fatto che in ambito scientifico il dibattito è tuttora in corso sulla sicurezza e sull’efficacia dei vaccini, che, secondo il parere di medici e scienziati che non c’è ragione di ignorare, sono stati prodotti in fretta e senza un’adeguata sperimentazione.
Malgrado questo, coloro che si attengono alla propria libera e fondata convinzione e rifiutano di vaccinarsi verranno esclusi dalla vita sociale. Che il vaccino si trasformi così in una sorta di simbolo politico-religioso volto a creare una discriminazione fra i cittadini è evidente nella dichiarazione irresponsabile di un uomo politico, che, riferendosi a coloro che non si vaccinano, ha detto, senza accorgersi di usare un gergo fascista: “li purgheremo con il green pass”. La “tessera verde” costituisce coloro che ne sono privi in portatori di una stella gialla virtuale.
Si tratta di un fatto la cui gravità politica non potrebbe essere sopravvalutata. Che cosa diventa un paese al cui interno viene creata una classe discriminata? Come si può accettare di convivere con dei cittadini di seconda classe? Il bisogno di discriminare è antico quanto la società e certamente forme di discriminazione erano presenti anche nelle nostre società cosiddette democratiche; ma che queste discriminazione fattuali siano sanzionate dalla legge è una barbarie che non possiamo accettare.

FONTE: https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-cittadini-di-seconda-classe

 

CURRICULUM VITAE DI MATTEO BASSETTI

FRI / MILIONE – canale 

Il cv di Bassetti è visionabile qui: https://www.montallegro.it/wp-content/uploads/2018/08/Bassetti-Matteo.pdf

 

FONTE: https://t.me/ilmilione/9248

 

 

 

CURRICULUM BASSETTI DAL SITO DELLA CLINICA – Pag. 11

Casa di Cura Villa Montallegro di Genova

FONTE: https://www.montallegro.it/wp-content/uploads/2018/08/Bassetti-Matteo.pdf

 

 

 

 

ATTUALITÀ SOCIETÀ COSTUME

DA UNA MINCHIATA A COSE SERIE
AUGUSTO SINAGRA – 20 07 2021
Sono giorni in cui si parla di un “lasciapassare” per i vaccinati. Credo che si tratti di un altro caso di Corazzata pPotemkin.
Penso che non se ne farà nulla non solo perché qualsiasi provvedimento andrebbe a morire nelle aule giudiziarie, ma anche perché l’attuale governo cura ben altri interessi (non certo la salute degli italiani) e non gli conviene portare la situazione ad un pericoloso punto di rottura.
D’altra parte, qualcuno dovrebbe pur spiegare che senso abbia un discriminatorio “lasciapassare” a protezione dei vaccinati che, come ora tutti sanno, rimangono contagianti e contagiabili. Da ultimo, quel tale Walter Ricciardi, Consulente di fiducia del Ministro della Malattia, ha dichiarato che le “varianti” sono causate dai vaccinati. Come è stato sempre sostenuto da virologi seri, come, tra gli altri, Montagner, Tarro, Raoult, ecc., e non da televisione.
Vi è però un altro aspetto: alcuni, molti, vedono rispetto all’eventuale “lasciapassare” italiano una replica dei tristemente famosi lasciapassare nazisti che, come diceva Primo Levi, aprirono la via ai campi di concentramento per la indifferenza del “vicino di casa” in Germania.
Altri evocano le tristi e infami leggi di discriminazione razziale di stampo fascista, che io ho sempre condannato.
Il “richiamo” alle leggi razziali fasciste è tuttavia un fuor d’opera poiché esse muovevano da due presupposti del tutto inconsistenti.
Il primo fu quello del “Manifesto della razza” che oltre al famoso Prof. Nicola Pende, fu firmato da altri di poco o nessun rilievo scientifico.
Il secondo presupposto è che si muoveva dall’idea di difendere non la razza “ariana” ma una pretesa “razza italiana” che può esser riferita solo alle mucche della Toscana ma non agli italiani che affondano le loro radici in diversità di culture, se si vuole anche di “razze”, di religioni e di lingue. Ed è ciò che costituiva e costituisce la nostra ricchezza che deve vedere l’unità dei cittadini non nella diversa provenienza “razziale” ma solo in un unico sentimento nazionale.
Oltre a questo c’è che la politica razzista della Germania nazista muoveva dichiaratamente dal presupposto della (pur inesistente) diversità biologica.
La politica antiebraica fascista muoveva da pretese esigenze politiche di sicurezza nazionale.
Riconoscere che esistono diverse etnie umane non significa essere razzisti. E questo al di là della riflessione di Albert Einstein, nella quale ci riconosciamo, e che cioè esiste una sola razza: quella umana.
Tutti questi ragionamenti rivolti al problema ebraico muovo tuttavia da un errore di fondo e cioè la sussistenza di una mai esistita razza o popolo ebraico. Chi potrebbe sostenere una identica etnica tra un ebreo polacco e un falascià etiope?
In realtà si tratta di appartenenza ad una diversa Confessione religiosa che sicuramente merita rispetto e protezione come qualsiasi altra Confessione religiosa.
L’idea inesistente di una razza o popolo ebraico rimanda a tempi lontani nella storia della Chiesa cattolica. Un equivoco rimbalzato poi nel famoso “Manifesto di Verona” del 23 novembre 1943, prodromico alla nascita della RSI, in cui si parla di appartenenti alla “razza ebraica” come “nemici”.
L’ultima riflessione è quella che ricorre nell’opinione diffusa è che la circostanza fattuale che gli ebrei siano stati e siano anche oggi perseguitati o invisi in molti Stati del mondo per la loro presunta e inesistente diversità razziale, o perché intesi come profittatori sul piano economico o adusi all’usura o perché sovente presenti nelle istituzioni e nei centri finanziari internazionali, è un’idea erronea come pur sostengono importanti studiosi di fede ebraica i quali osservano che la causa di questo atteggiamento ostile è da attribuire agli stessi ebrei i quali si ritengono il “Popolo eletto” di Dio: chi non è di fede ebraica viene considerato da essi minoritariamente se non subordinato.
Quanto precede rende chiara la ragione della incompatibilità (che poi è tra le principali cause di avversità verso gli ebrei, ma causa da essi voluta) tra la religione ebraica e il Cristianesimo per il messaggio rivoluzionario di quest’ultimo che predica l’uguaglianza di tutti e vede in tutti e in ciascuno il figlio di Dio meritevole di “liberazione”, e con ciò negando il Cristianesimo ogni legittimità o prevalenza di un “popolo eletto”, e quale che sia, nei confronti di ogni altro popolo.
Io penso che anche per svelenire il confronto politico (oggi inesistente perché trattasi di beghe da mercato) e raggiungere un reciproco riconoscimento di tutti verso tutti, occorrerebbe riflettere su questi problemi che meritano una sede più appropriata di quella di un “social”.
FONTE: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=109470244754936&id=100070758812209

 

 

 

Un Claudio Borghi furioso da ascoltare: l’obbligo vaccinale non ha nessuna base scientifica. Finiamola di chiedere “Sei vaccinato”?

 posted by 

Questa volta hanno fatto veramente arrabbiare Claudio Borghi. L’insistenza quasi neonazista dei giornalisti che continuano a chiedergli se è vaccinato oppure no ti hanno fatto veramente girare le scatole. Perché bisogna essere chiari: chi si vaccina lo fa per tutelare se stesso, non per tutelare gli altri, in quanto ci sono casi acclarati in cui i vaccinati hanno tranquillamente trasmesso l’infezione, come caduto ad esempio sulla portaerei Ark Royal della Marina britannica. Quindi smettiamola di chiedere questa cosa inutile la, come smettiamola di vantarci di esserci vaccinati, come se avessimo fatto una grande opera punto chi si vaccina l’ho fatta a tutelare se stesso il che è giusto. Però se rischi sono superiore benefici, come accade per i giovani, allora il vaccino deve essere considerato con grande attenzione e non deve essere consigliato.

Borghi fa anche, preso dalla foga, un piccolo errore di calcolo, ma vedere il peggio del peggio del giornalismo italiano in programmi come aperte le “stasera Italia” che dà a chi non si vuole vaccinare del traditore, sinceramente, farebbe perdere la pazienza a chiunque. Tra l’altro lo sapete che, nell’indifferenza generale, muoiono 150 persone al giorno di polmonite non covid?

Buon ascolto e ringraziamo inriverente

VIDEO QUI: https://youtu.be/kQM5ljouKWs

FONTE: https://scenarieconomici.it/un-claudio-borghi-furioso-da-ascoltare-lobbligo-vaccinale-non-ho-nessuna-base-scientifica-finiamola-di-chiedere-sei-vaccinato/

 

 

 

BELPAESE DA SALVARE

Elsa Fornero torna a Palazzo Chigi

sarà consulente (gratuita) di Mario Draghi | Lega: “Non siamo tranquilli, il ministro Orlando spieghi il suo ruolo”

Istituita una task force economica di cui, tra gli altri, faranno parte Mauro Magatti, Silvia Scozzese, Anna Maria Tarantola e Giuseppe De Rita

Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, su delega di Mario Draghi, ha istituito il Consiglio d`indirizzo per l’attività programmatica in materia di coordinamento della politica economica. Una task force di consulenti economici che riferiranno direttamente al (Dipe). Tra i nomi degli esperti che gratuitamente daranno il loro contributo ci sono Elsa Fornero, Mauro Magatti, Silvia Scozzese, Anna Maria Tarantola e Giuseppe De Rita.

Nel comunicato che è stato pubblicato sul sito del Dipe si legge che il “sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Bruno Tabacci in forza della delega ricevuta dal presidente Mario Draghi ha provveduto a istituire un Consiglio d’indirizzo che avrà il compito, a titolo gratuito, di orientare, potenziare e rendere efficiente l’attività programmatica in materia di coordinamento della politica economica presso il Dipe”. 

“Tale organismo – si legge ancora – sarà presieduto dallo stesso Tabacci con il coordinamento del capo del Dipe, professor Marco Leonardi”. “Sono stati dunque nominati e ne fanno parte: Antonio Calabrò, Patrizia De Luise, Giuseppe De Rita, Elsa Fornero, Giuseppe Guzzetti, Alessandra Lanza, Mauro Magatti, Alessandro Palanza, Alessandro Pajno, Monica Parrella, Paola Profeta, Silvia Scozzese, Alessandra Servidori, Anna Maria Tarantola, Mauro Zampini”. 

La Lega al contrattacco: Orlando spieghi consulenza Fornero – E non è rimasta certo a guardare la Lega che immediatamente ha fatto partire una interrogazione parlamentare sul ruolo di Elsa Fornero nella sua nuova veste di consulente, della squadra di tecnici del Consiglio d’indirizzo per la politica economica. Il partito di Matteo Salvini interroga il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, spiegando che “indubbiamente la scelta di Elsa Fornero non è – per il Carroccio – sinonimo di tranquillità e serenità rispetto ad eventuali interventi in materia pensionistica, anche alla luce della prossima scadenza della sperimentazione di Quota 100”.

Cosa fa il Dipe – Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica è la struttura di supporto al presidente del consiglio in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale nonché di coordinamento delle politiche finalizzate allo sviluppo economico dei territori e delle aree urbane. In particolare cura l’istruttoria delle proposte provenienti dalle amministrazioni che richiedono i fondi Cipe e le delibere conseguenti all’approvazione dei lavori. Oltre a questo effettua un controllo e un coordinamento sugli investimenti pubblici. In vista dell’arrivo dei fondi Pnrr sarà dunque una struttura nevralgica per la gestione di quegli investimenti.

FONTE: https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/elsa-fornero-torna-a-palazzo-chigi-sara-consulente-gratuita-di-mario-draghi-lega-non-siamo-tranquilli-il-ministro-orl_35687366-202102k.shtml

L’ULTIMO INGANNO
AUGUSTO SINAGRA – 18 07 2021
È grande l’allarme e la preoccupazione per la introduzione di un “lasciapassare” che escluderebbe i non inoculati dai sieri genici attualmente in commercio, da esercizi e mezzi pubblici, cinema, teatri e quant’altro.
In realtà, l’attuale “imperial-regio” governo non ha ancora adottato alcun provvedimento. Voci da Palazzo Chigi dicono che ciò avverrà giovedì prossimo. Si dice anche che il provvedimento governativo non farà alcun cenno alla obbligatorietà del lasciapassare ma comunque consentendo in un certo senso a chi ne ha titolo di richiederlo, in conseguenza del clima terroristico voluto e provocato.
Per avere le idee chiare bisognerà attendere il testo definitivo che sarà concordato tra le eccelse menti del nostro governo.
Comunque, non c’è nessun motivo di preoccupazione con buona pace del Ministro della Malattia e dei suoi “suggeritori” cominciando dal noto Ricciardi (ma i veri suggeritori non sono in Italia).
Il fatto è che ci si è dimenticati del Regolamento UE n. 953 del 14 giugno 2021.
A pag. 7 del detto Regolamento, “considerando” n. 36, è detto chiaramente che, oltre che per motivi di incompatibilità medica, coloro che “hanno scelto di non essere vaccinati” non possono essere “discriminati” in alcun modo.
Si tratta dell’ultima parte della disposizione europea in questione che nella iniziale traduzione italiana del testo era “saltata” naturalmente per una incolpevole svista e non certo per intenzionalità falsificatorie del nostro esimio governo.
Ora, non è questione che il Regolamento europeo riguardi gli Stati quando viceversa esso può incidere direttamente sulle posizioni giuridiche private o pubbliche, ma è questione che lo Stato non può porre in essere provvedimenti amministrativi o legislativi in violazione di norme regolamentari europee. E ciò anche in forza dell’art. 117 della Costituzione.
Il governo faccia quello che vuole e se andrà incontro ad una figura barbina, è un problema suo.
Quel che è certo è che l’eventuale “lasciapassare” verrebbe annullato dai giudici amministrativi e se introdotto con provvedimento legislativo verrebbe dichiarato incostituzionale: la Corte costituzionale non può spingersi fino ad una palese legittimazione di una plateale violazione della Costituzione.
A qualcuno può dispiacere ma non siamo tornati ancora del tutto ai tempi della Germania nazista.
Chi la pensa diversamente, si metta tranquillo e il “green pass” se lo metta là dove non batte il sole.
FONTE: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=107377198297574&id=100070758812209

 

 

 

Intervistiamo il Prof. Sinagra, siamo vittime di un golpe?

14 09 2021

ci spiegherà se é un colpo di stato da parte del governo rinnovare lo stato d’emergenza e la sua posizione per quanto riguarda le “Inoculazioni” del siero genico sperimentale su adulti e bambini.

VIDEO QUI: 

VIDEO QUI: https://peertube.it/videos/watch/3b1a0c5a-701c-4498-8a12-588533a1616e?fbclid=IwAR1_Jij1N9MPIjBNiTbixoDMjRnQ8PutY1eV3DULgxlXqkA2jbbBCFxk8j0

 

FONTE: https://peertube.it/videos/watch/3b1a0c5a-701c-4498-8a12-588533a1616e?fbclid=IwAR1_Jij1N9MPIjBNiTbixoDMjRnQ8PutY1eV3DULgxlXqkA2jbbBCFxk8j0

 

 

 

CYBERWAR SPIONAGGIO INFORMAZIONE DISINFORMAZIONE

“Pegasus”: giornalisti e politici spiati da società israeliana

Luglio 19, 2021 posted by Leoniero Dertona

Il sito d’informazione Southfront ci informa che lo spyware di un’azienda israeliana è stato utilizzato in tentativi e attacchi riusciti di 37 smartphone appartenenti a giornalisti, funzionari governativi e attivisti per i diritti umani in tutto il mondo, secondo un’indagine di 17 organizzazioni dei media, pubblicata il 18 luglio.

Uno dei media attaccati, il Washington Post, ha affermato che lo spyware Pegasus concesso in licenza dal gruppo NSO con sede in Israele è stato utilizzato anche per prendere di mira i telefoni appartenenti a due donne vicine a Jamal Khashoggi,  l’editorialista del Post assassinato in un consolato saudita in Turchia nel 2018.

Uno di loro era la sua fidanzata, e lei e l’altra donna sono state prese di mira sia prima che dopo la sua morte.

Il Guardian, un altro dei media, ha affermato che l’indagine suggeriva “un abuso diffuso e continuo” del software di hacking di NSO, descritto come malware che infetta gli smartphone per consentire l’estrazione di messaggi, foto ed e-mail; registrare le chiamate; e attivare segretamente i microfoni.

L’indagine evidenzia un abuso diffuso e continuo dello spyware di hacking di NSO chiamato “Pegasus”, che la società conferma è destinato esclusivamente all’uso contro gruppi terroristici, trafficanti di droga e di esseri umani e criminali. Peccato che evidentemente non sia così, e qualcuno lo ha usato in modo diverso.

Pegasus è un malware molto avanzato che infetta i dispositivi iOS e Android per consentire agli operatori dello spyware di copiare messaggi, foto, chiamate e altri dati, tra cui attivare segretamente microfoni e fotocamere.

Sulla base dell’indagine, la fuga di notizie contiene un elenco di 50.000 numeri di telefono che sono stati identificati come quelli di persone di interesse dai clienti di NSO dal 2016.

L’elenco include molti familiari stretti del sovrano di un paese, suggerendo che potrebbe aver incaricato le agenzie d’intelligence del paese di esplorare la possibilità di rintracciare e spiare il proprio parente.

La società, NSO Group, ha rilasciato una dichiarazione sul suo sito web negando uscita da sito di investigazione Forbidden Stories con sede a Parigi, che raccoglie i contributi di 17 grandi media.

“Il rapporto di Forbidden Stories è pieno di ipotesi errate e teorie non corroborate che sollevano seri dubbi sull’attendibilità e sugli interessi delle fonti. Sembra che le “fonti non identificate” abbiano fornito informazioni prive di fondamento fattuale e lontane dalla realtà “, ha affermato la società nella nota.

“Dopo aver verificato le loro affermazioni, neghiamo fermamente le false accuse fatte nel loro rapporto”, afferma la dichiarazione. NSO ha affermato che la sua tecnologia non è stata associata in alcun modo all’omicidio di Khashoggi.

In una dichiarazione, il gruppo per i diritti Amnesty International condanna “la totale mancanza di regolamentazione” del software di sorveglianza.

Fino a quando questa società (NSO) e l’industria nel suo insieme non dimostreranno di essere in grado di rispettare i diritti umani, ci deve essere una moratoria immediata sull’esportazione, la vendita, il trasferimento e l’uso della tecnologia di sorveglianza“, ha affermato il gruppo per i diritti in una nota. .

I numeri di telefono presi di mira erano su un elenco fornito da Forbidden Stories e Amnesty International alle 17 organizzazioni dei media. Non è chiaro come i gruppi abbiano ottenuto la lista. I giornalisti investigativi hanno identificato oltre 1000 nomi dalla lista dei numeri. I nomi comprendevano dirigenti aziendali, membri della famiglia reale araba, giornalisti , dirigenti pubblici.

“Siamo profondamente turbati nell’apprendere che due giornalisti di AP, insieme a quelli di molte organizzazioni giornalistiche, sono tra coloro che potrebbero essere stati presi di mira dallo spyware Pegasus”, ha affermato Lauren Easton, direttore delle relazioni con i media di AP.

“Abbiamo adottato misure per garantire la sicurezza dei dispositivi dei nostri giornalisti e stiamo indagando”, ha aggiunto.

Il portavoce di Reuters, Dave Moran, ha dichiarato: “I giornalisti devono poter riportare le notizie nell’interesse pubblico senza timore di molestie o danni, ovunque si trovino. Siamo a conoscenza della segnalazione e stiamo esaminando la questione”.

La mappa seguente fornisce informazioni su quanti “clienti” NSO Group aveva che si stavano nutrendo

vediamo come i giornalisti maggiormente nell’occhio del ciclone siano quelli del Medioriente, con gli Emirati Arabi in testa. In Europa particolarmente spiati sono quelli inglesi e francesi, ma anche quelli Americani non sono da meno.

Il caso ricorda da vicino quello di Hacking Team di alcuni anni fa

FONTE: https://scenarieconomici.it/pegasus-giornalisti-e-politici-spiati-da-societa-israeliana/#.YPXYUSpRQ3Q.whatsapp

L’INFORMAZIONE ITALIANA
AUGUSTO SINAGRA – 16 07 2021

Che la stampa e la televisione italiana, Rai, Mediaset e TV7 siano come la “Corazzata Potëmkin” di fantozziana memoria, è cosa ben nota. Come è noto che nelle valutazioni internazionali l’attendibilità dell’informazione italiana si pone dopo l’Uganda, pur con tutto il rispetto per quel governo e per il nobile Popolo ugandese.

Di tale vergogna nazionale se ne ebbe conferma in molti casi passati come, per esempio, quando furono oggetto di ossessiva diffusione le notizie relative al fasullo colpo di Stato in Ucraina o al successivo e non riuscito colpo di Stato in Bielorussia, sempre attraverso violente manifestazioni di piazza organizzate, coordinate, finanziate e armate dai soliti ambienti dell’occidente “democratico”.
Stampa e televisione italiana, oltre alla ossessiva e martellante campagna terroristica riguardante la pretesa diffusione del virus, e le notizie relative alle manifestazioni di piazza cubane (organizzate come tutte le “primavere” arabe o non arabe), nulla dice della strana coincidenza – oltre alla mancata vittima Lukašėnka Presidente della Bielorussia – della quasi contestuale morte di quattro Presidenti di Stati africani (Costa d’Avorio, Tanzania, Madagascar e, se ricordo bene, Benin), oltre alla morte del Presidente di Haiti, tutti uniti dal medesimo filo rosso (di sangue) di rifiuto di vaccini e vaccinazioni.
C’è stato un noto giornalista del Corriere della Sera del quale non faccio il nome perché non merita neanche pubblicità negativa, che ebbe a dichiarare di non avere reso pubblica la notizia della morte di circa 700 bambini in Grecia, causata dallo strangolamento economico di quella Nazione.
Se quello “strangolamento” economico fu il miglior successo dell’euro, come disse Romano Prodi, risulta chiara qual è la finalità della c.d. moneta unica.
Quel giornalista disse che non diffuse la tragica notizia per non dare un forte argomento agli “antieuropeisti”. Ciascuno può valutare il livello professionale e morale del giornalista e l’abisso di ignobilità nel quale è da tempo sprofondata l’informazione italiana.
Nell’attualità sono in corso violente e massicce dimostrazioni di piazza a Parigi e in tutte le Città francesi contro l’assurdità del c.d. “green pass”. Proteste popolari di migliaia e migliaia di persone anche ad Atene per la medesima ragione che non è solo la negazione di diritti e libertà fondamentali, ma anche la totale distruzione dell’economia nazionale.
Di questo la stampa e la televisione non fanno parola, quasi che nulla sia accaduto o stia accadendo.
Vi è che al di là dell’asservimento dei mezzi di informazione che dovrebbe far sentire ai giornalisti il senso della vergogna (che tuttavia hanno perso), ciò che più viene in rilievo è la ormai palese e preordinata distruzione della democrazia e l’annichilimento dei popoli.
Come tace la stampa e la TV tace il governo, tace il parlamento e tacciono tutte le istituzioni di questa disgraziata Repubblica.
FONTE: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=105305051838122&id=100070758812209

 

 

 

Domande e risposte – Certificato COVID digitale UE

Il certificato COVID digitale UE (denominato in precedenza “certificato verde digitale”) agevolerà la libera circolazione in sicurezza all’interno dell’UE durante la pandemia di COVID-19. Servirà da prova del fatto che una persona è stata vaccinata contro la COVID-19, si è sottoposta a test con esito negativo o è guarita dalla COVID-19. Il certificato può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell’UE, nonché in Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Sono inoltre in corso contatti per consentirne l’uso con la Svizzera. La Commissione si sta adoperando per garantire che i certificati siano compatibili con i sistemi di altri paesi non appartenenti all’UE.

Quali sono i principali elementi dell’accordo sul certificato COVID digitale UE?

  • Il sistema del certificato COVID digitale UE contempla tre diversi tipi di certificati COVID-19: un certificato di vaccinazione, un certificato di test e un certificato di guarigione.
  • Il certificato UE può essere rilasciato e utilizzato in tutti gli Stati membri dell’UE per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di COVID-19. Sono ammessi a riceverlo gratuitamente tutti i cittadini dell’UE e i loro familiari, così come i cittadini di paesi extra-UE che soggiornano o risiedono legalmente negli Stati membri e che hanno il diritto di viaggiare in altri Stati membri.
  • Il certificato UE contiene solo una serie minima di informazioni necessarie per comprovare e verificare lo stato di vaccinazione, test o guarigione del titolare.
  • Essere vaccinati non costituirà una condizione preliminare per viaggiare: tutti i cittadini dell’UE, indipendentemente dal fatto che siano stati vaccinati o meno, godono del diritto fondamentale di libera circolazione sul territorio dell’Unione.
  1. Il certificato COVID digitale UE – libera circolazione

In che modo il certificato COVID digitale UE agevolerà la libera circolazione in sicurezza?

Gli Stati membri dovranno astenersi dall’imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato COVID digitale UE, a meno che esse non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica. In tal caso lo Stato membro deve informare tempestivamente la Commissione e tutti gli altri Stati membri e motivare tali nuove misure.

Il certificato COVID digitale UE servirà come prova di vaccinazione, test e guarigione e potrà essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell’UE. Durante il viaggio, il titolare di un certificato COVID digitale UE avrà gli stessi diritti dei cittadini dello Stato membro visitato che sono stati vaccinati, sottoposti a test o guariti dalla COVID-19.

Il 31 maggio la Commissione ha proposto di aggiornare la raccomandazione del Consiglio relativa al coordinamento delle restrizioni alla libera circolazione nell’UE, stabilendo norme chiare sulle condizioni per revocare le restrizioni di viaggio alle persone titolari del certificato COVID digitale dell’UE.

Come si garantirà che le persone non vaccinate non siano discriminate nell’esercizio del loro diritto di libera circolazione?

Per garantire il rispetto del diritto di libera circolazione nell’UE ed evitare discriminazioni nei confronti di chi non è stato vaccinato, il certificato COVID digitale UE comprenderà i certificati di vaccinazione contro la COVID-19, i certificati relativi ai test e quelli che attestano la guarigione dalla COVID-19. In questo modo, il numero più alto possibile di persone sarà in grado di beneficiare di un certificato COVID digitale UE quando viaggia.

L’obiettivo del certificato COVID digitale UE consiste nell’agevolare la libera circolazione all’interno dell’UE. Il certificato non costituisce una condizione preliminare per viaggiare e non è un documento di viaggio. Chi non è vaccinato deve poter continuare a esercitare il diritto di libera circolazione come chi è stato vaccinato, ove necessario assoggettandosi a restrizioni come un test o un periodo di quarantena/autoisolamento.

Qual è il ruolo della Commissione e qual è il ruolo degli Stati membri?

Tutti gli Stati membri devono fornire soluzioni digitali per il rilascio gratuito del certificato COVID digitale UE. Queste comprendono:

  • una app o un portale per il rilascio dei certificati sia digitali che su supporto cartaceo
  • una soluzione che consenta ai cittadini di conservarli (app wallet, app di tracciamento esistente)
  • una soluzione di scansione a fini di verifica (ad esempio tramite app sullo smartphone).

Per facilitare il lavoro, la Commissione offre software e applicazioni di riferimento open source per il rilascio, la conservazione e la verifica dei certificati, prodotti per la Commissione stessa da SAP e T-Systems. Gli Stati membri possono tuttavia anche sviluppare proprie applicazioni o utilizzare applicazioni di storage esistenti. Le specifiche tecniche sono state concordate dagli Stati membri il 21 aprile nella rete eHealth.

  1. Certificato COVID digitale UE – come funzionerà nella pratica?

Quando potrà essere utilizzato?

Il certificato sarà introdotto negli Stati membri dell’UE. Essi possono già iniziare ad usarlo e a rilasciarlo e sarà disponibile nell’intera UE a partire dal 1° luglio. Se uno Stato membro non è pronto a rilasciare i certificati entro i termini stabiliti, il regolamento prevede un periodo di introduzione graduale di sei settimane, durante il quale altri formati potranno ancora essere utilizzati e dovrebbero essere accettati in altri Stati membri.

Quali informazioni conterrà il certificato COVID digitale UE?

Il certificato COVID digitale UE conterrà solo informazioni necessarie quali il nome, la data di nascita, il soggetto che ha rilasciato il certificato e l’identificativo univoco del certificato. Inoltre:

  • per un certificato di vaccinazione: tipo di vaccino e fabbricante, numero di dosi ricevute, data di vaccinazione;
  • per un certificato di test: tipo di test, data e ora del test, luogo e risultato;
  • per un certificato di guarigione: data del risultato positivo al test, periodo di validità.

Quali passi concreti dovranno compiere i cittadini per ottenere un certificato COVID digitale UE?

Dopo aver ricevuto un vaccino in un paese dell’UE, il cittadino riceverà automaticamente, o su richiesta, il certificato COVID digitale UE. Il certificato sarà rilasciato dalle autorità degli Stati membri dell’UE, che potrebbero anche essere l’organismo che somministra il vaccino. Potrebbe trattarsi di un ospedale o di un’altra autorità sanitaria o di un portale di sanità elettronica. Lo stesso principio si applicherà ai certificati di test e di guarigione. Le modalità dettagliate per il rilascio dei certificati sono stabilite dai rispettivi Stati membri.

I cittadini dell’UE che sono stati vaccinati in un paese extra-UE possono richiedere il certificato COVID digitale UE allo Stato membro di cittadinanza o di residenza. Il certificato COVID digitale UE sarà rilasciato in presenza di una prova affidabile della vaccinazione e se la struttura del sistema sanitario lo consente. Per ulteriori informazioni i cittadini sono invitati a rivolgersi al loro Stato membro di cittadinanza o di residenza.

Quali vaccini saranno accettati?

Gli Stati membri dovrebbero rilasciare certificati di vaccinazione indipendentemente dal tipo di vaccino anti COVID-19.

Se gli Stati membri accettano la prova della vaccinazione come base per non applicare determinate restrizioni in materia di sanità pubblica, come l’obbligo di sottoporsi a un test o a quarantena, essi saranno tenuti ad accettare, alle stesse condizioni, certificati di vaccinazione rilasciati nell’ambito del sistema del certificato COVID digitale UE. Tuttavia, tale obbligo è limitato ai vaccini autorizzati ad essere commercializzati in tutta l’UE. Gli Stati membri hanno la possibilità di accettare anche certificati di vaccinazione rilasciati in relazione a vaccini autorizzati a livello nazionale o dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Il certificato COVID digitale UE può essere rilasciato già dopo la prima dose di vaccino?

I certificati saranno rilasciati a chiunque abbia ricevuto un vaccino contro la COVID-19 in uno Stato membro dell’UE, indipendentemente dal numero di dosi. Il numero di dosi sarà chiaramente riportato nel certificato COVID digitale UE per indicare se il ciclo vaccinale è stato completato.

Il regolamento impone inoltre agli Stati membri di accettare certificati di vaccinazione alle stesse condizioni, vale a dire che, ad esempio, se uno Stato membro decide di abolire le restrizioni di viaggio per i propri cittadini che dispongono di un certificato per la prima dose di un vaccino a due dosi che ha ricevuto un’autorizzazione all’immissione in commercio in tutta l’UE, deve estendere lo stesso trattamento ad altri cittadini dell’UE.

Il 31 maggio la Commissione ha proposto agli Stati membri di revocare le restrizioni di viaggio per le persone che sono completamente vaccinate (al più tardi 14 giorni dopo l’ultima dose) o guarite dalla COVID-19 e titolari del certificato COVID digitale UE.

Sono guarito dalla COVID-19 e il mio Stato membro ha deciso di offrirmi una sola dose di un vaccino a due dosi. Potrò beneficiare del certificato COVID digitale?

Spetta agli Stati membri decidere se somministrare una sola dose di un vaccino a due dosi alle persone guarite. In tal caso il certificato di vaccinazione dovrebbe indicare che il ciclo vaccinale è stato completato dopo la somministrazione di una dose.

La Commissione ha proposto che le persone che hanno ricevuto un’unica dose di un vaccino a due dosi dopo essere state precedentemente infettate da SarsCoV-2 siano considerate pienamente vaccinate a fini di viaggio.

Cosa succederà a chi è già stato vaccinato?

Le persone che sono state vaccinate prima dell’introduzione del certificato COVID digitale UE hanno il diritto di ricevere un certificato di vaccinazione nel nuovo formato. Se hanno ricevuto un certificato di vaccinazione non conforme alle norme di interoperabilità stabilite dal regolamento, possono chiedere un nuovo certificato alle autorità nazionali.

Quali saranno le caratteristiche del certificato COVID digitale UE?

Il certificato COVID digitale UE sarà disponibile in formato digitale, ad esempio in un’applicazione per smartphone, o su carta, a discrezione del titolare. Conterrà un codice QR con i dati necessari così come una firma digitale. Il codice QR sarà utilizzato per verificare in modo sicuro l’autenticità, l’integrità e la validità del certificato. Le informazioni sul certificato saranno redatte nella lingua o nelle lingue dello Stato membro di rilascio e in inglese. È stato elaborato insieme agli Stati membri un modello comune per facilitare il riconoscimento dei certificati COVID UE rilasciati in formato cartaceo.

Come funziona il certificato COVID digitale UE all’interno dell’Unione?

Il certificato COVID digitale UE contiene un codice QR con una firma digitale per impedirne la falsificazione. Al momento del controllo del certificato, si procede alla scansione del codice QR e alla verifica della firma.

Ogni organismo di rilascio (ad esempio un ospedale, un centro di test o un’autorità sanitaria) dispone della propria chiave di firma digitale. Tutte le chiavi sono conservate in una banca dati protetta in ciascun paese.

Il 1º giugno la Commissione ha attivato un gateway attraverso il quale tutte le firme dei certificati possono essere verificate in tutta l’UE. I dati personali del titolare del certificato non passeranno attraverso il gateway dato che ciò non è necessario per verificare la firma digitale.

Prima di entrare in funzione il gateway è stato testato con successo da oltre 20 Stati membri e dall’Islanda.

La Commissione fornisce inoltre implementazioni di riferimento “open source” per aiutare gli Stati membri a sviluppare software che le autorità potranno utilizzare per scansionare e controllare i codici QR.

Il certificato COVID digitale UE sarà accettato in Svizzera e nei paesi del SEE?

Il regolamento sarà integrato nell’accordo SEE, il che consentirà ai paesi del SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) di applicare il sistema dei certificati COVID digitali UE.

I certificati svizzeri dovrebbero essere accettati alle stesse condizioni del certificato COVID digitale UE, dopo che la reciprocità sarà confermata dalla Svizzera e dopo che la Commissione avrà adottato una decisione in base alla quale i certificati svizzeri sono considerati equivalenti al certificato COVID digitale UE. Sono in corso contatti con la Svizzera al riguardo.

I bambini possono ottenere un certificato COVID digitale UE?

Sì, i bambini possono ottenere un certificato COVID digitale UE.

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha dato il via libera all’uso del vaccino BioNTech Pfizer per i bambini di età compresa tra 12 e 15 anni. I bambini possono inoltre ricevere un certificato di test o di guarigione. Tali certificati potrebbero anche essere ricevuti dai genitori e memorizzati nell’applicazione del loro smartphone.

Secondo la proposta della Commissione del 31 maggio, i minori che viaggiano con i genitori dovrebbero essere esentati dalla quarantena se i genitori non devono sottoporsi a quarantena, ad esempio perché vaccinati. I bambini di età inferiore ai 6 anni dovrebbero inoltre essere esentati dai test relativi al viaggio.

Quali test per la COVID-19 saranno accettati?

Per garantire l’attendibilità del risultato del test, soltanto i cosiddetti test NAAT (compresi i test RT-PCR) e i test antigenici rapidi figuranti nell’elenco comune stabilito sulla base della raccomandazione 2021/C 24/01 del Consiglio dovrebbero essere ammissibili per un certificato di test rilasciato sulla base del regolamento sul certificato COVID digitale UE.

Spetta tuttavia ad ogni Stato membro decidere se accettare i test antigenici rapidi o solo i test NAAT (quali i test RT-PCR).

Il 21 gennaio 2021 il Consiglio ha adottato una raccomandazione relativa a un quadro comune per l’uso dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell’UE. L’11 maggio 2021 il comitato per la sicurezza sanitaria dell’UE ha convenuto di aggiornare l’elenco comune dei test antigenici rapidi per la COVID-19. 83 test antigenici rapidi sono ora inclusi nell’elenco comune. Il comitato per la sicurezza sanitaria ha inoltre convenuto di semplificare la procedura di aggiornamento dell’elenco, rendendo più facile per i fabbricanti presentare i dati relativi ai test antigenici rapidi disponibili sul mercato qui.

In che modo la Commissione sostiene gli Stati membri nel rendere più accessibili i prezzi dei test per la COVID-19?

Per sostenere le capacità di test degli Stati membri, la Commissione ha mobilitato 100 milioni di EUR a titolo dello strumento per il sostegno di emergenza per acquistare e distribuire oltre 20 milioni di test antigenici rapidi e ha avviato un appalto congiunto per oltre mezzo miliardo di test antigenici rapidi. Inoltre, per sostenere ulteriormente la disponibilità di test a prezzi accessibili, la Commissione si è impegnata a mobilitare 100 milioni di EUR supplementari nell’ambito dello strumento per il sostegno di emergenza per l’acquisto di test per la COVID-19 ammissibili ai fini del rilascio di un certificato COVID digitale UE.

Gli Stati membri dovranno accettare chiunque viaggi con test PCR/antigenico rapido?

In linea con il regolamento, se uno Stato membro accetta un certificato di test per l’esenzione dalle restrizioni di viaggio, dovrebbe anche accettare i titolari di un certificato di test COVID digitale UE alle stesse condizioni. Se uno Stato membro elimina le restrizioni solo per i titolari di test PCR, non è tenuto ad accettare test antigenici rapidi. Tuttavia, se accetta test antigenici rapidi, deve anche accettare certificati di test antigenici rapidi rilasciati da un altro Stato membro.

Perché non saranno accettati i test autodiagnostici?

I test autodiagnostici non sono effettuati in condizioni controllate e, per il momento, sono considerati meno affidabili. I certificati dovrebbero essere rilasciati dalle autorità sanitarie, che tuttavia non possono controllare i test effettuati, ad esempio, a casa, e quindi non possono rilasciare certificati affidabili per tali test.

I certificati avranno un periodo minimo di validità?

Il 31 maggio la Commissione ha proposto di aggiornare la raccomandazione del Consiglio sul coordinamento delle misure in materia di viaggi, indicando periodi di validità standard per i test: 72 ore per i test PCR e, se accettati dallo Stato membro, 48 ore per i test antigenici rapidi.

Il regolamento introduce inoltre alcuni principi di base, tra cui la fissazione del periodo massimo di validità del certificato di guarigione a 180 giorni. Questi principi potrebbero essere adeguati dalla Commissione sulla base di nuovi dati scientifici. Il regolamento garantisce comunque che i certificati rilasciati da altri Stati membri siano accettati secondo le stesse regole applicate a quelli rilasciati a livello nazionale.

Non è prevista una validità massima dei certificati di vaccinazione, in quanto ciò dipenderà dai nuovi dati scientifici relativi alla durata della protezione dei diversi vaccini.

Per quanto tempo sarà in vigore il certificato COVID digitale UE?

Il regolamento si applicherà per 12 mesi a decorrere dal 1º luglio 2021.

Tre mesi prima del termine del periodo di applicazione del regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua applicazione. Tale relazione potrebbe essere accompagnata da una proposta della Commissione volta a prorogare la data di applicazione del regolamento, tenendo conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica della pandemia.

Quale sarà il costo dei certificati COVID digitali UE?

I certificati COVID digitali UE saranno gratuiti perché dovrebbero essere facilmente accessibili a tutti.

  1. Dati personali

Come saranno trattati i dati personali?

Poiché tra i dati personali contenuti nei certificati vi sono dati medici sensibili, sarà garantito un altissimo livello di protezione dei dati.

I certificati conterranno solo le informazioni strettamente necessarie, che non potranno essere conservate dai paesi visitati. A fini di verifica, verranno controllate solo la validità e l’autenticità del certificato accertando da chi è stato rilasciato e firmato. Durante questo processo non vengono scambiati dati personali. Tutti i dati sanitari rimarranno negli Stati membri che hanno rilasciato il certificato COVID digitale UE.

Il sistema del certificato COVID digitale UE non richiederà la creazione né la manutenzione di una banca dati di certificati sanitari a livello dell’UE e non saranno scambiati dati personali attraverso il gateway UE.

  1. Interoperabilità all’interno e all’esterno dell’UE

Come viene garantita l’interoperabilità dei certificati COVID digitali UE?

L’interoperabilità è conseguita garantendo che i diversi tipi di certificati COVID digitali UE (stato vaccinale, risultati dei test, stato di guarigione) siano standardizzati secondo politiche, regole e specifiche stabilite di comune accordo. Ciò significa in pratica che un certificato rilasciato in uno Stato membro può essere verificato in un altro Stato membro. Fatto salvo il rispetto di queste norme comuni, gli Stati membri potranno godere di una certa flessibilità nel modo in cui collegano il rilascio e la verifica dei loro certificati ai loro sistemi nazionali.

Gli Stati membri, sostenuti dalla Commissione, hanno concordato tutte le specifiche tecniche per i certificati COVID digitali UE, la loro interoperabilità e il pieno rispetto della protezione dei dati personali. Le specifiche sono accessibili liberamente.

In pratica, la Commissione ha istituito un gateway attraverso il quale le firme digitali possono essere scambiate tra Stati membri, affinché i certificati COVID digitali UE possano essere verificati in tutta l’Unione.

Che cos’è esattamente il gateway UE?

Il gateway UE è un’infrastruttura digitale che collega banche dati nazionali contenenti chiavi di firma pubbliche. Questo consentirà la verifica in tutta l’Unione delle firme digitali contenute nei codici QR dei certificati. I dati personali del titolare del certificato non passeranno attraverso il gateway dato che ciò non è necessario per verificare la firma digitale. Il gateway UE è stato realizzato da T-Systems e SAP ed è ospitato presso il centro dati della Commissione a Lussemburgo.

Il sistema è già operativo?

La risposta è sì. Il gateway è entrato in funzione il 1º giugno. Prima di entrare in funzione è stato testato con successo da più di 20 Stati membri e dall’Islanda. Il regolamento sarà applicato a partire dal 1º luglio, tuttavia tutti gli Stati membri che hanno testato con successo il gateway e sono pronti a rilasciare e verificare certificati possono iniziare a utilizzare il sistema su base volontaria, purché dispongano della necessaria base giuridica.

In che modo la Commissione ha sostenuto gli Stati membri?

Dal novembre 2020 la Commissione ha sostenuto il lavoro degli Stati membri sui certificati nell’ambito della rete eHealth, una rete volontaria che collega le autorità nazionali responsabili della sanità elettronica. I primi orientamenti sono già stati pubblicati nel gennaio 2021.

La Commissione ha inoltre predisposto il gateway, l’infrastruttura tecnica necessaria per verificare le firme elettroniche a livello transfrontaliero.

La Commissione ha inoltre fornito agli Stati membri software open source e app per consentire loro di sviluppare facilmente soluzioni nazionali per il rilascio e la verifica dei certificati COVID digitali UE e per consentire ai cittadini di conservarli sui loro smartphone (applicazione wallet di riferimento).

Infine, la Commissione ha anche fornito sostegno tecnico e finanziario agli Stati membri per l’adesione al gateway (1 milione di EUR per Stato membro).

Perché l’UE non utilizza un fornitore commerciale di infrastrutture informatiche?

La Commissione vanta già una solida esperienza nella gestione di sistemi informatici a livello di UE ed è considerata da tutti gli Stati membri un operatore neutrale e affidabile. Il principale centro dati della Commissione e i servizi della Commissione che lo gestiscono hanno sede a Lussemburgo da molti anni. La Commissione può quindi garantire la massima sicurezza, stabilità e affidabilità della sua infrastruttura informatica a sostegno del gateway UE.

Il certificato COVID digitale UE sarà compatibile con altri sistemi sviluppati a livello internazionale?

La Commissione si sta adoperando per garantire che i certificati siano compatibili con i sistemi di paesi non appartenenti all’UE. La proposta è aperta a iniziative globali e tiene conto delle attuali iniziative dell’OMS e dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (ICAO), volte a stabilire specifiche e orientamenti per l’uso delle tecnologie digitali per documentare lo stato di vaccinazione. Sarà opportuno incoraggiare i paesi extra-UE a riconoscere il certificato COVID digitale UE al momento della revoca delle restrizioni ai viaggi non essenziali. I certificati potrebbero fungere da esempio per altri certificati attualmente in fase di sviluppo in tutto il mondo.

Il regolamento permette alla Commissione di adottare decisioni di riconoscimento dei certificati rilasciati da paesi extra-UE ai cittadini dell’UE e ai loro familiari qualora tali certificati soddisfino gli standard di qualità e siano interoperabili con il quadro di fiducia dell’UE.

  1. Cittadini extra-UE che si recano nell’UE

Il certificato COVID digitale UE può facilitare i viaggi verso l’UE da paesi extra-UE?

Il 20 maggio il Consiglio ha adottato una raccomandazione riveduta che aggiorna l’approccio in materia di viaggi da paesi non appartenenti all’UE. La raccomandazione del Consiglio intende allentare le attuali restrizioni ai viaggi non essenziali verso l’UE tenendo conto dei progressi delle campagne di vaccinazione e dell’evoluzione della situazione epidemiologica a livello mondiale.

Se ritiene che un paese extra-UE rilasci certificati conformi a norme e sistemi, interoperabili con il sistema UE, la Commissione può adottare una decisione in base alla quale tali certificati di un paese extra-UE sarebbero accettati alle stesse condizioni dei certificati COVID digitali UE.

Le norme per l’accettazione della prova di vaccinazione sarebbero comunque le stesse applicate ai cittadini dell’UE: i vaccini che hanno ottenuto un’autorizzazione all’immissione in commercio in tutta l’UE devono essere accettati, ma gli Stati membri possono decidere di accettare anche vaccini autorizzati dall’OMS.

Per ulteriori informazioni

Comunicato stampa sull’entrata in funzione del gateway UE – 1° giugno

Proposte relative a un certificato verde digitale per agevolare la libera circolazione nell’UE

Proposta sui certificati verdi digitali per i cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti o residenti negli Stati membri

Proposta della Commissione relativa alla modifica della raccomandazione del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19

Scheda informativa

Sito web

Nuovi contenuti video

Certificato COVID digitale UE – Video

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FONTE: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_21_2781

 

 

 

I misteri del covid, dieci domande senza risposta

Marcello Veneziani – La Verità 12 06 2021

Con la bella stagione l’Italia sta finalmente ritrovando un po’ di vita, di libertà e di fiducia. Ma restano irrisolti molti dubbi sulla pandemia che ci trasciniamo da mesi e che rischiamo di ritrovarci in futuro. Senza mettere in discussione le vaccinazioni, ci sono almeno dieci domande senza una risposta compiuta.

1. Come è nato e da dove è partito il covid?

Si fa sempre più strada la tesi che il covid non sia un errore della natura ma un errore di laboratorio; e non è fugato il sospetto che non sia un errore involontario. Dalla pandemia che ha patito in anticipo sugli altri e fronteggiandola coi mezzi efficaci di un regime totalitario e militarizzato, la Cina esce rafforzata, leader mondiale non solo nel commercio. E resta un mistero che le varianti siano identificate per nazione – variante inglese, indiana, brasiliana – mentre il virus originario non sia definito cinese.

2. Oltre il racconto dei media quali sono stati in realtà i paesi più colpiti?

Se usiamo tre parametri, ovvero il numero di vittime in rapporto alla popolazione, il rapporto tra ricoverati e deceduti e la durata dell’emergenza pandemia, dobbiamo tristemente concludere che l’Italia è tra i paesi al mondo più colpiti e più a lungo, mentre i media puntavano su Inghilterra e Stati Uniti al tempo di Trump, poi su India e Brasile. Ci evidenziano, per esempio, il numero di contagi in India ma considerando che la popolazione è 22 volte superiore all’Italia, avere – poniamo – da noi 100mila malati equivale a più a 2,2 milioni d’ammalati in India.

3. Quanti sono davvero i morti di covid?

Manca una distinzione almeno fra tre categorie di decessi: a) chi è morto a causa del covid; b) chi è morto col covid come fattore scatenante di altre gravi patologie; c) chi era già in condizioni terminali o in assoluta fragilità, e il covid è sopraggiunto al più come colpo di grazia. Più ardua e penosa sarebbe invece la domanda su quanto abbiano inciso gli errori, i ritardi, i piani e i protocolli sbagliati, le mancate cure a domicilio, tempestive ed efficaci.

4. Era proprio necessario il regime di restrizioni, i lockdown e le chiusure?

Paragonando i dati dei paesi con norme più restrittive e più a lungo vigenti e altri con norme minime e più transitorie, non c’è conferma che le restrizioni siano state più efficaci, anzi. In più si è testato un regime di sorveglianza che non ha precedenti in democrazia, con la sospensione delle libertà più elementari, dei diritti primari. Una prova generale e inquietante per eventuali dispotismi futuri.

5. Quante vittime stanno mietendo i vaccini?

Non disponiamo di studi e statistiche attendibili, conosciamo solo casi e denunce episodiche. Probabilmente sono sottostimati i dati; funziona a rovescio il meccanismo applicato per il covid: chi è deceduto dopo il vaccino per una complicanza, si attribuisce solo a quella la causa della morte, non al vaccino. Qui non vale la regola post hoc propter hoc usata per le vittime di covid.

6. Come stanno funzionando i vaccini, i contagi calano solo per questo?

Se paragoniamo i dati di ora a quelli del giugno scorso ci accorgiamo che anche l’anno scorso, senza vaccino, ci fu lo stesso drastico calo. E quindi si vorrebbe capire quanto incidano realmente i vaccini e quanto concorra il clima stagionale. Resta poi indeterminata l’incidenza e la durata d’efficacia dei vaccini, se il vaccinato può essere ancora contagioso, se il vaccino stesso innesca varianti. Non sarebbe poi necessario dopo il vaccino prescrivere il test seriologico per sapere come stiamo con gli anticorpi?

7. La gente si è davvero convertita in massa alla necessità dei vaccini?

In realtà si è rassegnata in massa a vaccinarsi, per istinto di gregge, pur diffidandone e pur sapendo di fare da cavia nel buio. Si vaccina per stanchezza, per conformarsi a un obbligo socio-sanitario, per timore di sanzioni, per levarsi quanto prima la mascherina, per disporre del passaporto, circolare liberamente e tornare alla vita normale. Pur vaccinandosi sono molti gli scettici, convinti che non serva o produca danni, soprattutto nel tempo e non ci copra da ulteriori varianti. E che saremo costretti a rifare ancora.

8. È davvero necessario vaccinare in massa anche in giovane età?

I giovani hanno un rischio molto basso di contagi e ancora più basso di un’infezione in forma pericolosa. Si usa il generico alibi che sono veicoli di contagio in famiglia e si usa il loro desiderio di avere un pass per sentirsi di nuovo liberi. Non si conoscono poi gli effetti nel lungo tempo di vaccini mai testati che potranno avere sulla loro salute, fertilità, genetica.

9. A che punto sono le cure per debellare o rendere innocuo il covid?

Proiettando tutta la profilassi e le aspettative sul vaccino, si sta trascurando la via di curare il covid con cure appropriate e tempestive, abbassando al minimo i rischi di ricoveri, complicanze e letalità. Eppure ci sono ormai medicinali e terapie che potrebbero abbattere il pericolo e mutare le strategie sanitarie.

10. Al di là del virus e delle vittime, quale effetto globale ha prodotto il covid?

Innanzitutto, più isolamento, più dipendenza e più sorveglianza; quindi una ripresa di potere dello Stato non solo sulla salute ma anche sul lavoro, il controllo e l’economia; poi di fatto ha penalizzato i governi outsider e rafforzato il modello cinese. Ha ingigantito la dipendenza dal circuito info-mediatico-sanitario e l’insicurezza. E non sappiamo ancora quante sono, e a che livello, le vittime dell’isolamento indotto dal covid, in termini di depressioni, suicidi, vite peggiorate, rapporti deteriorati e cure mancate per altre malattie gravi.

Le domande qui sollevate, circolano sparse da tempo, aprono dubbi e possibili risposte o interpretazioni. Dal covid siamo usciti più vulnerabili e più esposti ai rischi di altre pandemie; spontanee, indotte o manipolate. Ed è cresciuta l’incertezza, come dimostrano queste domande che non hanno avuto risposta.

FONTE: http://www.marcelloveneziani.com/articoli/i-misteri-del-covid-dieci-domande-senza-risposta/

 

 

 

DIRITTI UMANI

MADALYN MURRAY O’HAIR, LA DONNA PIÙ ODIATA D’AMERICA

Madalyn Murray O’Hair, la donna più odiata d’AmericaMadalyn Murray O’Hair, nata Madalyn Mays, nasce a Pittsburgh il 13 aprile 1919 e muore a San Antonio il 29 settembre 1995. Si laurea in giurisprudenza ma non esercita la libera professione per non essere riuscita a conseguire l’abilitazione. Nel 1960 Madalyn riceve il titolo di donna più odiata d’America. Non è un riconoscimento positivo e le procura una marea di guai per tutta la sua vita. Il suo percorso di attività per la libertà religiosa e per la separazione dei culti dalla scuola inizia quando nel 1963 inoltra un ricorso alla Corte Suprema degli Stati Uniti contro la scuola di Baltimora – Causa “Murray contro Curlett” – che imponeva agli alunni la preghiera ad inizio delle lezioni. Ottiene dalla Corte Suprema parere favorevole con otto voti contro uno: la religione non poteva essere imposta nelle scuole, come previsto nel Primo emendamento della Costituzione Usa.

È la fine delle letture coatte dei testi religiosi nelle scuole pubbliche americane. Chiamato in causa, il presidente John Fitzgerald Kennedy non osò andare contro il parere della suprema corte, e disse che non condivideva la sentenza ma che ciascuno poteva pregare in proprio. Dopo questa vittoriosa opposizione Madalyn fonda l’Associazione atei americani. La sua azione di contestazione per vie legali continua. Fa ricorso alla città di Baltimora per il suo sistema di riscossione delle tasse sulle proprietà ecclesiastiche. Agisce contro la lettura della Genesi a bordo dell’Apollo 8 il 24 dicembre 1968. Il ricorso viene respinto con l’artificio tecnico giuridico di “mancanza di giurisdizione”.

La sua corsa continua. Chiede la cancellazione della frase “In God we trust” dai dollari e dalle aule dei tribunali. L’incostituzionalità della frase sui dollari è ancora oggi oggetto di ricorsi. Inizia una serie di campagne di odio e di diffamazione contro di lei. La etichettano come nichilista e dedita al satanismo. Subisce epiteti infamanti per aver avuto figli fuori dal matrimonio. Viene diffamata perché promuove l’educazione sessuale nelle scuole. Il suo impegno raccoglie molti consensi e crescenti sostegni finanziari. Diventa una delle prime icone della laicità dello Stato anche grazie a numerose interviste televisive e contraddittori con sacerdoti cattolici e reverendi protestanti. Il governatore dello stato di Washington nel 2013 fa scrivere su una lapide appesa sul campidoglio la seguente frase: “Non ci sono divinità, non ci sono demoni, non ci sono angeli né Paradiso o Inferno. C’è solo il nostro mondo naturale. La religione è mito e superstizione che indurisce i cuori e schiavizza le menti”.

Le battaglie civili passano di successo in successo fino a quando Madalyn e la sua famiglia il 27 agosto 1995 scompaiono dalla scena assieme al prelievo di 600mila dollari. Tristemente, uno dei figli la accusa pubblicamente di aver sottratto al fisco le donazioni dei sostenitori. I poteri forti appena elencati reagiscono: la Madelyn va eliminata con tutta la sua discendenza, ad eccezione di un figlio che ha abbracciato la fede battista. Come al solito, dietro a tutta questa atroce sarabanda il bottino in ballo ci sono diciotto milioni di dollari da catturare rapidamente. Le illazioni si moltiplicano. La più accreditata è la sua fuga con i soldi in paesi esotici. Ma poi emerge nel 2001 la verità grazie alla confessione di un dipendente dell’Associazione atei che si dichiara colpevole della sua morte e di altri familiari.

Le diffamazioni diffuse durante la loro scomparsa, ritraggono una America anni Cinquanta bigotta, meschina, conformista, vittima del Maccartismo anticomunista e dello strapotere del cattolicesimo. Nonostante le infinite difficoltà, le minacce, la diffamazione, Madelyn non si ferma mai! Possiamo affermare che rappresenta l’icona della difesa dei diritti civili, del rispetto della Costituzione, della lotta agli atteggiamenti collusivi dei poteri forti atti ad eludere la tutela delle libertà civili e la Costituzione. Una donna da imitare anche in epoca odierna dove i diritti civili sono in serio pericolo. Ricordiamola leggendo molto attentamente il suo discorso pronunciato a Memphis, all’Università di Stato del Tennessee il 22 ottobre 1986.

FONTE: https://www.opinione.it/cultura/2021/07/20/manlio-lo-presti_madalyn-murray-o-hair-pittsburgh-corte-suprema-degli-stati-uniti-baltimora-causa-murray-contro-curlett-kennedy/

 

 

 

 

GIUSTIZIA E NORME

Avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per COVID-19 

prevista dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. (Provvedimento n. 156). (21A02576) (GU Serie Generale n.104 del 03-05-2021)

DELIBERA 23 aprile 2021 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna, alla  quale  hanno  preso  parte  il  prof.
Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra  Cerrina  Feroni,
vicepresidente, il dott. Agostino  Ghiglia  e  l'avv.  Guido  Scorza,
componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
«Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati»   (di   seguito
«Regolamento»); 
  Visto il Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale  al
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto
legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, di seguito «Codice»); 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il prof. Pasquale Stanzione; 
 
                              Premesso 
 
  Con il  decreto-legge  del  22  aprile  2021,  n.  52,  sono  state
introdotte misure urgenti per  contenere  e  contrastare  l'emergenza
epidemiologica da Covid-19  concernenti  anche  gli  spostamenti  sul
territorio nazionale,  le  modalita'  di  svolgimento  di  spettacoli
aperti al  pubblico  ed  eventi  sportivi  e  di  fiere,  convegni  e
congressi. 
  In particolare, il decreto prevede che gli spostamenti in entrata e
in uscita dai territori  delle  regioni  e  delle  province  autonome
collocati in  zona  arancione  o  rossa  siano  consentiti  anche  ai
soggetti  muniti  delle   certificazioni   verdi   (art.   2).   Tali
certificazioni inoltre possono costituire  condizione  di  accesso  a
eventi qualora previsto dalle linee guida adottate  dalla  Conferenza
delle regioni o delle province  autonome  o  dal  sottosegretario  in
materia di sport (art. 5, comma 4). Le linee guida adottate ai  sensi
dell'art. 1, comma 14, decreto-legge n. 33/2020 possono prevedere che
l'accesso a  fiere,  convegni  e  congressi  possa  essere  riservato
soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi (art.  7,
comma 2). 
  Il decreto prevede  che  le  certificazioni  verdi  possano  essere
rilasciate, su richiesta dell'interessato, al fine  di  attestare  il
completamento del ciclo vaccinale, l'avvenuta guarigione da  Covid-19
e l'effettuazione di test antigenico rapido o  molecolare  con  esito
negativo al virus SARS-COV-2 (art. 9, comma 2). 
  Il  decreto  dispone  una  diversa  durata  della  validita'  delle
predette certificazioni in relazione alle condizioni per il rilascio:
sei mesi in caso di completamento del ciclo vaccinale e  di  avvenuta
guarigione, quarantotto ore in caso di test con esito negativo  (art.
9 commi 3, 4 e 5). 
  Le disposizioni relative alla certificazione verde sono applicabili
in ambito nazionale, fino alla data di entrata in vigore  degli  atti
delegati per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  regolamento
del «Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio,
la  verifica  e  l'accettazione  di   certificazioni   interoperabili
relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione  per  agevolare
la libera circolazione all'interno  dell'Unione  europea  durante  la
pandemia di Covid-19 che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma
nazionale»  digital  green  certificate  (Piattaforma  nazionale-DGC)
(art. 9, comma 9). 
  Il decreto-legge prevede inoltre che con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato di concerto  con  i  Ministri  della
salute, dell'innovazione tecnologica  della  transizione  digitale  e
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la  protezione
dei dati personali, siano  stabilite:  «le  specifiche  tecniche  per
assicurare l'interoperabilita' delle certificazioni verdi COVID-19  e
la piattaforma nazionale per il DGC, nonche' tra questa e le analoghe
piattaforme istituite negli altri Stati membri  dell'Unione  europea,
tramite il Gateway europeo», «i dati  che  possono  essere  riportati
nelle certificazioni verdi COVID-19, le  modalita'  di  aggiornamento
delle  certificazioni,  le  caratteristiche   e   le   modalita'   di
funzionamento  della  piattaforma  nazionale  -  DCG,  la   struttura
dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi Covid-19 e del
codice  a   barre   interoperabile   che   consente   di   verificare
l'autenticita',   la   validita'   e   l'integrita'   delle   stesse,
l'indicazione   dei   soggetti   deputati    al    controllo    delle
certificazioni, i tempi di conservazione dei dati  raccolti  ai  fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure  per  assicurare  la
protezione dei dati personali contenuti nelle  certificazioni»  (art.
9, comma 10). 
  Dalla data di entrata in vigore  del  decreto-legge  e  nelle  more
dell'adozione del predetto decreto attuativo, le strutture  sanitarie
pubbliche e private, le farmacie, i medici di medicina generale  e  i
pediatri di libera scelta possono  comunque  rilasciare  le  predette
certificazioni  verdi  assicurando  «la  completezza  degli  elementi
indicati» nell'allegato 1 al decreto. 
 
                               Osserva 
 
  Per i profili  di  competenza  dell'Autorita'  si  osserva  che  il
decreto-legge del 22 aprile 2021, n. 52, non rappresenta  una  valida
base giuridica per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati  verdi
a livello nazionale. 
  Nel progettare l'introduzione  della  certificazione  verde,  quale
misura volta a contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica  da
Covid-19, si ritiene che non si sia tenuto  adeguatamente  conto  dei
rischi, di seguito illustrati,  che  l'implementazione  della  misura
determina per i diritti e le liberta' degli interessati,  e,  quindi,
non siano state adottate le misure tecniche e organizzative  adeguate
per attuare in modo efficace  i  principi  di  protezione  dei  dati,
integrando nel trattamento degli  stessi  le  garanzie  necessarie  a
soddisfare i requisiti previsti dal regolamento  (UE)  2016/679  e  a
tutelare  i  diritti  degli  interessati  (art.  25,  par.   1,   del
regolamento). 
  In  particolare,  si  ritiene  che  le  disposizioni  di   cui   al
decreto-legge del 22 aprile  2021,  n.  52,  presentino  le  seguenti
criticita': 
 
    1. Mancata consultazione del Garante 
  In via preliminare, si rileva che, in violazione dell'art. 36, par.
4, del regolamento, il decreto-legge del 22 aprile 2021, 52, e' stato
adottato senza che il Garante sia stato consultato. 
  Il tempestivo e necessario coinvolgimento dell'Autorita',  previsto
anche «durante l'elaborazione di una proposta di  atto  legislativo»,
oltre  a   evitare   il   vizio   procedurale,   avrebbe   consentito
all'Autorita'  di  indicare  tempestivamente  modalita'  e   garanzie
contribuendo   all'introduzione   di   una   misura   necessaria   al
contenimento   dell'emergenza   epidemiologica,   rispettosa    della
disciplina in materia di protezione  dei  dati  personali  fin  dalla
progettazione. 
  Il carattere di urgenza  della  norma  non  costituisce  condizione
ostativa al preventivo coinvolgimento dell'Autorita', atteso  che  il
Garante,  nell'ultimo  anno,  consapevole  della  necessita'  che  le
disposizioni  sottoposte  alla  sua   attenzione   fossero   adottate
tempestivamente, ha sempre reso i pareri di propria competenza  sugli
atti normativi predisposti in merito all'emergenza sanitaria in tempi
molto ristretti, fornendo,  laddove  necessario,  il  proprio  parere
anche d'urgenza a firma del Presidente (cfr. ex multis  parere  sulla
proposta normativa per la  previsione  di  un'applicazione  volta  al
tracciamento dei contagi da Covid-19 del 29 aprile  2020;  Parere  su
uno schema di disposizione normativa volta a consentire  indagini  di
sieroprevalenza sul SARS-COV-2 al Ministero della salute e  all'Istat
per finalita'  epidemiologiche  e  statistiche  del  4  maggio  2020;
Autorizzazione al Ministero della salute ad  avviare  il  trattamento
relativo al Sistema di  allerta  Covid-19,  di  cui  all'art.  6  del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 20 del 1°  giugno  2020;  Parere  su
schema di decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero della salute, relativo  ai  trattamenti  di
dati  personali  effettuati  tramite  il  Sistema  tessera  sanitaria
nell'ambito del sistema di allerta Covid 19 di cui all'art. 6,  comma
1 del decreto-legge n. 30 aprile 2020, n.  28  del  1°  giugno  2020;
Parere d'urgenza del Presidente  al  MEF  sulla  ricetta  elettronica
dematerializzata del 19 marzo 2020, ratificato  dal  Collegio  il  26
marzo 2020). 
  Al riguardo, si evidenzia che, gia'  in  data  8  aprile  u.s.,  il
Presidente dell'Autorita' aveva rappresentato alla Commissione affari
costituzionali del  Senato  della  Repubblica  la  necessita'  di  un
coinvolgimento preventivo dell'Autorita' nel processo legislativo, in
relazione all'introduzione dei passaporti vaccinali,  richiamando  la
proficua collaborazione istituzionale fornita con  riferimento  anche
al sistema nazionale di allerta Covid  (Memoria  del  Presidente  del
Garante - Profili costituzionali dell'eventuale  introduzione  di  un
«passaporto vaccinale» per i cittadini cui e' stato somministrato  il
vaccino anti SARS COV-2 dell'8 aprile 2021). 
  Nell'imminenza  dell'adozione  del  predetto  decreto   legge,   il
Presidente ha inoltre inviato una nota al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri  e  al  Ministro  della  salute  proprio  in  merito  al
necessario  coinvolgimento  dell'Autorita'  in   fase   di   adozione
dell'atto normativo in materia di passaporti vaccinali (note  del  21
aprile 2021). 
  Si segnala inoltre che l'introduzione della  certificazione  verde,
quale  misura   volta   a   contenere   e   contrastare   l'emergenza
epidemiologica da Covid-19, determinando un  trattamento  sistematico
di dati personali, anche relativi alla salute, su  larga  scala,  che
presenta un rischio  elevato  per  i  diritti  e  le  liberta'  degli
interessati in relazione alle conseguenze che possono  derivare  alle
persone con riferimento alla limitazione  delle  liberta'  personali,
avrebbe  reso  sicuramente  opportuno   effettuare   una   preventiva
valutazione  di  impatto  ai  sensi  dell'art.  35,   par.   10   del
regolamento. Cio', in particolare, in quanto la misura, prevista  dal
decreto legge, entra in vigore sin dal  giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione. 
 
  2. Inidoneita' della base giuridica 
  Come anzidetto il predetto decreto-legge non rappresenta una valida
base giuridica per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati  verdi
a livello nazionale in quanto risulta privo di alcuni degli  elementi
essenziali richiesti dal regolamento (articoli 6, par. 2 e 9)  e  dal
codice in materia di protezione dei dati personali (articoli 2-ter  e
2-sexies). 
  In via principale, l'impianto normativo non fornisce un'indicazione
esplicita  e  tassativa   delle   specifiche   finalita'   perseguite
attraverso  l'introduzione  della  certificazione   verde,   elemento
essenziale al fine  di  valutare  la  proporzionalita'  della  norma,
richiesta dall'art. 6 del regolamento , anche  alla  luce  di  quanto
affermato dalla Corte costituzionale nella  sentenza  n.  20  del  21
febbraio 2019,  secondo  cui  la  base  giuridica  che  individua  un
obiettivo di interesse pubblico deve prevedere un trattamento di dati
personali proporzionato rispetto alla finalita' legittima perseguita. 
  Come  rappresentato  dal  Presidente  dell'Autorita'  nella  citata
memoria, soltanto una legge statale puo' subordinare  l'esercizio  di
determinati diritti o liberta' all'esibizione di tale certificazione.
Alla luce di cio', si  palesa,  in  primo  luogo,  l'indeterminatezza
delle finalita' della disposizione relativa alla  introduzione  delle
certificazioni  verdi,  determinata  dalla   mancata   individuazione
puntuale delle fattispecie  in  cui  possono  essere  utilizzate  con
esclusione  dell'utilizzo  di  tali  documenti  in  altri  casi   non
espressamente previsti dalla legge. 
  La mancata specificazione delle  finalita'  per  le  quali  possono
essere  utilizzate  le   predette   certificazioni   assume   infatti
particolare  rilievo  con  riferimento  alla  possibilita'  che  tali
documenti possano  successivamente  essere  ritenuti  una  condizione
valida anche per l'accesso a luoghi o servizi o per l'instaurazione o
l'individuazione  delle  modalita'   di   svolgimento   di   rapporti
giuridici, allo stato non espressamente  indicati  nel  decreto-legge
(es. in ambito lavorativo o scolastico). 
  L'assenza di una puntuale indicazione delle finalita' non  consente
neanche una valutazione in ordine alla compatibilita' delle  predette
certificazioni con quanto previsto a livello europeo, tenuto peraltro
anche conto che il loro utilizzo  sembrerebbe  essere  temporaneo  in
attesa  dell'adozione  delle  analoghe   certificazioni   individuate
dall'Unione europea. 
  Al  riguardo,  si  rileva  che  la  norma   risulta   anche   priva
dell'indicazione delle motivazioni in  forza  delle  quali  si  rende
necessario introdurre, in via provvisoria, le predette certificazioni
verdi, stante la prossima adozione della proposta di regolamento  del
Parlamento europeo e del Consiglio  sul  certificato  verde  digitale
(2021/0068 (COD) del 17 marzo 2021), con riferimento alla quale  sono
state fornite indicazioni dal Comitato europeo per la protezione  dei
dati (EDPB) e dall'European Data  Protection  Supervisor  (EDPS)  nel
parere congiunto reso il  31  marzo  2021  (EDPB-EDPS  Joint  Opinion
04/2021 on the Proposal for a Regulation of the  European  Parliament
and of the Council on a framework for the issuance, verification  and
acceptance of interoperable certificates on vaccination, testing  and
recovery to facilitate free movement  during  the  Covid-19  pandemic
(Digital Green Certificate). 
  La mancata indicazione  delle  motivazioni  che  hanno  indotto  il
Governo all'adozione provvisoria delle  predette  certificazioni,  in
attesa degli analoghi documenti  previsti  a  livello  unionale,  non
permette infine di valutare se  lo  stesso  abbia  tenuto  in  debita
considerazione i rischi di eventuali disallineamenti in  merito  alle
caratteristiche e alle funzionalita' dei due documenti. 
  Si  evidenzia  poi  che  le  previsioni  secondo  cui,  nelle  more
dell'adozione  del  previsto  decreto  di  attuazione,   e'   ammesso
l'utilizzo delle certificazioni verdi redatte sulla  base  di  quanto
indicato nell'allegato 1 al decreto e dei certificati  di  guarigione
rilasciati dalle strutture sanitarie, prima  dell'entrata  in  vigore
del decreto legge, non risultano conformi alla disciplina in  materia
di  protezione  dei  dati  personali,  in   quanto   tali   documenti
risulterebbero essere rilasciati in assenza delle misure che  saranno
individuate con il decreto delegato indicato nell'art.  9,  comma  10
(art. 9, commi 4 e 10). 
 
  3. Principio di minimizzazione dei dati 
  Il decreto-legge viola il  principio  di  minimizzazione  dei  dati
secondo cui gli stessi devono essere adeguati, pertinenti e  limitati
a quanto  necessario  rispetto  alle  finalita'  per  le  quali  sono
trattati (art. 5, par. 1 lettera c) del regolamento ). 
  In particolare, atteso che, in  virtu'  di  quanto  disposto  dagli
articoli 2, 5 e 7 del decreto, gli spostamenti in entrata e in uscita
dai territori delle regioni e delle province  autonome  collocati  in
zona arancione o rossa sono consentiti anche ai soggetti muniti delle
certificazioni verdi e che la partecipazione a determinati  eventi  e
manifestazioni  aperte   al   pubblico   puo'   essere   condizionata
all'esibizione di tali  certificazioni,  si  ritiene  che  le  stesse
debbano riportare esclusivamente i  seguenti  dati:  dati  anagrafici
necessari a identificare l'interessato; identificativo univoco  della
certificazione; data di fine validita' della stessa. 
  Tali dati si configurano infatti quali necessari  a  consentire  ai
soggetti preposti ai controlli  di  verificare  che  la  persona  che
esibisce la certificazione si trovi in una delle condizioni  indicate
dal decreto (vaccinazione, guarigione o test negativo) per  usufruire
della certificazione verde (in tal  senso  cfr.  anche  la  posizione
espressa dal Comitato europeo per la protezione  dei  dati  (EDPB)  e
dall'European Data Protection Supervisor (EDPS) nel parere  congiunto
reso il 31 marzo 2021). 
  Alla luce del predetto  principio  di  minimizzazione,  si  ritiene
infatti  che  non  sia  pertinente  indicare   sulla   certificazione
ulteriori informazioni e che non sia necessario l'utilizzo di modelli
di  certificazioni  verdi  diversi   a   seconda   della   condizione
(vaccinazione, guarigione, test negativo) in  forza  della  quale  le
stesse sono rilasciate, atteso che il  decreto  non  prevede  ipotesi
diverse per il relativo utilizzo. 
  La verifica sulla validita' della certificazione, in funzione della
diversa durata di  validita'  della  stessa,  puo'  essere  utilmente
effettuata sulla base  dell'indicazione  nella  certificazione  della
data di fine validita' della stessa, campo attualmente  non  previsto
tra quelli indicati nell'allegato 1 al decreto. 
  In conformita' al richiamato principio di minimizzazione del  dato,
tali informazioni sarebbero sufficienti a consentire la verifica  dei
documenti senza far conoscere, al soggetto deputato al controllo,  la
condizione, anche relativa a vicende sanitarie  dell'interessato,  in
funzione della quale la stessa e' stata rilasciata. 
  Cio'  stante,  la  previsione  di   tre   differenti   modelli   di
certificazioni verdi  in  funzione  della  condizione  in  cui  versa
l'interessato  e  l'indicazione  sulle  stesse   di   numerosi   dati
personali,  anche  relativi  alla  salute,   espressamente   elencati
nell'allegato 1 al decreto, si pongono in  contrasto  con  il  citato
principio di minimizzazione dei dati. 
 
  4. Principio di esattezza 
  Il decreto-legge del 22 aprile 2021, 52, si ritiene violi anche  il
principio di esatezza dei dati secondo cui gli stessi  devono  essere
esatti e, se necessario, aggiornati e devono essere adottate tutte le
misure ragionevoli per cancellare  o  rettificare  tempestivamente  i
dati inesatti rispetto alle finalita'  per  le  quali  sono  trattati
(art. 5, par. 1, lettera d) del regolamento). 
  Considerato che, secondo quanto indicato  nel  decreto,  l'utilizzo
delle predette certificazioni costituirebbe una delle condizioni  per
consentire  gli  spostamenti  dalle  regioni  e   province   autonome
collocati in zona arancione o rossa, ovvero per limitare la  liberta'
di spostamento individuale, nonche' per poter partecipare ad eventi e
manifestazioni aperte al pubblico, e' necessario che le stesse  siano
redatte sulla base di informazioni esatte e aggiornate. Il  requisito
di  esattezza  dei  dati  si  pone  infatti  come  essenziale   nella
valutazione  della  proporzionalita'  della   limitazione   e   della
idoneita' della misura di  contenimento  e  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19. 
  La previsione transitoria secondo cui, nelle more dell'adozione del
decreto attuativo che istituisce la piattaforma  nazionale  DGC,  sia
consentito l'utilizzo delle certificazioni di  guarigione  rilasciate
prima dell'entrata in vigore del decreto-legge e delle certificazioni
verdi redatte sulla base dell'allegato 1 al predetto  decreto  appare
in contrasto con il principio di esattezza dei dati, ponendo  inoltre
significativi rischi in ordine alla reale efficacia della  misura  di
contenimento e alla  compromissione  indebita  dei  diritti  e  delle
liberta' fondamentali dell'interessato. 
  Il predetto sistema transitorio non consente infatti di  verificare
l'attualita' delle condizioni attestate nella certificazione, perche'
non puo' tener conto, in assenza della piattaforma,  delle  eventuali
modificazioni delle condizioni relative all'interessato (sopraggiunta
positivita') successive al momento del rilascio della stessa (art. 9,
comma 4). 
 
  5. Principio di trasparenza 
  Il decreto-legge viola il principio di trasparenza non indicando in
modo chiaro le puntuali finalita' perseguite, le caratteristiche  del
trattamento e i soggetti che possono  trattare  i  dati  raccolti  in
relazione all'emissione e al  controllo  delle  certificazioni  verdi
(articoli 5, par.  1,  lettera  e)  e  6,  par.  3,  lettera  b)  del
regolamento). Il decreto infatti, oltre a  non  individuare  in  modo
puntuale le finalita', non indica i soggetti che trattano le predette
informazioni e che  possono  accedervi,  nonche'  quelli  deputati  a
controllare la validita' e l'autenticita' delle certificazioni verdi. 
  Al riguardo, si rappresenta che il decreto-legge non  specifica  la
titolarita' dei trattamenti effettuati ai fini dell'emissione  e  del
controllo delle predette certificazioni verdi  e  in  particolare  di
quelli posti in essere attraverso la «Piattaforma Nazionale DGC»  per
l'emissione  e  validazione  delle  certificazioni   verdi   digitali
Covid-19. Tale piattaforma, secondo quanto indicato nell'art.  9  del
decreto,  costituirebbe  il  sistema  informativo  nazionale  per  il
rilascio e la verifica e l'accettazione  di  certificazioni  Covid-19
interoperabili a livello nazionale ed  europeo.  In  particolare,  si
rileva che il decreto-legge non  individua  l'Ente  presso  il  quale
sara' istituita la predetta piattaforma e non specifica  la  connessa
titolarita' dei trattamenti dei dati personali effettuati  attraverso
tale sistema informativo. 
  L'assenza di indicazioni in ordine alla titolarita' del trattamento
non consente pertanto agli interessati di  esercitare  i  diritti  in
materia di protezione dei dati  personali  previsti  dal  regolamento
(articoli 15 e ss. del regolamento). 
 
  6. Principi di limitazione della conservazione e  di  integrita'  e
riservatezza 
  Le  disposizioni  del  decreto  violano  anche  il   principio   di
limitazione della conservazione, secondo cui  i  dati  devono  essere
conservati  in  una  forma  che  consenta   l'identificazione   degli
interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalita' per le quali sono trattati (articoli 5, par. 1, lettera  e)
e 6, par. 3, lettera b) del regolamento). 
  Cio' assume particolare rilievo tenuto conto  che  le  disposizioni
sembrerebbero  introdurre  misure  temporanee,  destinate  a   essere
sostituite da quelle individuate in sede europea. 
  Si rileva inoltre che le disposizioni del  decreto  non  forniscono
adeguata garanzia rispetto al principio di integrita' e riservatezza,
atteso che non sono indicate le misure che si  intende  adottare  per
garantire un'adeguata  sicurezza  dei  dati  personali,  compresa  la
protezione, mediante misure tecniche  e  organizzative  adeguate,  da
trattamenti  non  autorizzati  o  illeciti  e  dalla  perdita,  dalla
distruzione o dal danno accidentali (articoli 5, par. 1, lettera f) e
32 del regolamento). 
 
                              Ritenuto 
 
  Alla luce delle  rilevanti  criticita'  sopra  illustrate,  occorre
rilevare che la disciplina della certificazione verde  delineata  dal
decreto-legge del  22  aprile  2021,  n.  52,  risulta  pertanto  non
proporzionata  rispetto  all'obiettivo  di  interesse  pubblico,  pur
legittimo,  perseguito,  in  quanto  non  individua  puntualmente  le
finalita' per le quali si intende utilizzare la certificazione  verde
e, in ossequio ai principi di privacy by  design  e  by  default,  le
misure  adeguate  per  garantire  la  protezione  dei   dati,   anche
appartenenti a categorie particolari, in ogni fase del trattamento, e
un trattamento corretto e trasparente nei confronti degli interessati
(articoli 5, 6,  par.  3,  lettera  b),  9,  13,  14,  25  e  32  del
regolamento). 
  Considerato che l'utilizzo della certificazione verde e'  operativo
a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del  decreto-legge
e', quindi, urgente l'esigenza di intervenire al fine di  tutelare  i
diritti e le liberta' degli interessati. 
  Il regolamento attribuisce al Garante, tra gli altri, il potere  di
rivolgere avvertimenti al titolare o al responsabile del  trattamento
sul fatto che i trattamenti previsti possono  verosimilmente  violare
le disposizioni del regolamento (art. 58, par 2, lettera a)). 
  Attesi  i  rischi  elevati  per  le  liberta'  e  i  diritti  degli
interessati, risulta, pertanto, necessario avvertire tutti i soggetti
coinvolti nel  trattamento  e,  in  particolare,  i  Ministeri  della
salute,   dell'interno,   dell'innovazione   tecnologica   e    della
transizione digitale, dell'economia e delle finanze  e  degli  affari
regionali e la Conferenza delle Regioni o delle Province autonome del
fatto che i trattamenti  di  dati  personali  effettuati  nell'ambito
dell'utilizzo delle certificazioni verdi di cui al decreto-legge  del
22 aprile 2021, n. 52, in assenza di interventi  correttivi,  possono
violare le disposizioni del regolamento di cui agli  articoli  5,  6,
par. 3, lettera b), 9, 13, 14, 25 e 32. 
  Il Garante ritiene altresi' di comunicare il presente provvedimento
al Presidente del Consiglio  dei  ministri,  per  le  valutazioni  di
competenza, rendendosi disponibile a istaurare prontamente un dialogo
istituzionale volto al superamento delle predette criticita'. 
 
                   Tutto cio' premesso, il Garante 
 
  a) ai sensi dell'art.  58,  par  2,  lettera  a),  del  regolamento
avverte tutti i soggetti coinvolti nel trattamento e, in particolare,
i Ministeri della salute, dell'interno, dell'innovazione  tecnologica
e della transizione digitale e dell'economia e delle  finanze,  degli
affari regionali e  la  Conferenza  delle  regioni e  delle  province
autonome del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati  in
attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge del  22  aprile
2021, n. 52, sulla  base  delle  motivazioni  espresse  in  premessa,
possono violare le disposizioni del regolamento di cui agli  articoli
5, 6, par. 3, lettera b), 9, 13, 14, 25 e 32; 
  b) trasmette copia del presente  provvedimento  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri per le valutazioni di competenza; 
  c) ai sensi dell'art. 154-bis, comma  3,  del  codice,  dispone  la
pubblicazione del presente  provvedimento  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 aprile 2021 
 
                                  Il presidente e relatore: Stanzione 
Il segretario generale: Mattei 

FONTE: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/03/21A02576/sg

 

 

 

Disposizioni attuative dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

recante «Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da COVID-19».

TESTO: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/06/17/143/sg/pdf

 

 

 

Giudice Giorgianni: istanza ad AIFA ed EMA per revoca vaccini contro Covid-19

Continua la battaglia del Segretario dell’OMV, Angelo Giorgianni, contro l’Idra tentacolare che vuole vaccinare tutto e tutti.

L’approvazione del Green Pass (termine tra l’altro inventato e costruito per il volgo) è l’ammissione conclamata che siamo davanti a un regime. Non si può non capire che non si tratta di salute. Ora ci si divide in chi ha capito e chi fa finta di non aver capito. Punto.

L’applicazione dei “Certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla Covid-19” (per il popolaccio il Green Pass) resta ancora un mistero. Che cosa succederà? Si vieterà l’ingresso ai supermercati a milioni di persone? Come si giustificherà questo?

Noi ne abbiamo già parlato abbondantemente:

Il mio compito è di lasciare degli indizi. Non vi voglio raccontare la realtà. Anche perché sarebbe estremamente complesso e forse anche impossibile.

Voi dovete connettere i punti che qui su MittDolcino sapientemente vi mettiamo a disposizione.

Vi invito a seguire l’Organizzazione Mondiale per la Vita. Di seguito troverete un loro articolo.

*****

Di Silvia Pedrazzini (OMV)

L’ Associazione L’ Eretico ed  OMV hanno presentato all’ EMA e all’ AIFA istanza di revoca in autotutela dell’autorizzazione all’ immissione in commercio condizionata dei vaccini contro il  Covid-19.

Il Presidente dell’ Associazione l’ Eretico nonchè Segretario Generale dell’Organizzazione Mondiale per la Vita Angelo Giorgianni unitamente agli Avvocati dell’Eretico e di OMV in particolare dell’ Avv. Maria Gioffrè, hanno presentato all’EMA e all’AIFA istanza di revoca in autotutela dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata dei vaccini anti Covid-19. L’istanza si basa sull’analisi di vari punti che mettono in luce l’esigenza di tale richiesta di revoca.ù

Continua a leggere:

https://www.worldlifeo.com/news/giudice-giorgianni-istanza-ad-aifa-ed-ema-per-revoca-vaccini-contro-covid-19#.YPV6WJtgZGa.whatsapp

FONTE: https://www.mittdolcino.com/2021/07/20/giudice-giorgianni-istanza-ad-aifa-ed-ema-per-revoca-vaccini-contro-covid-19/

 

 

 

LA PROCURA DI GENOVA INVIA I FASCICOLI DEI DECESSI DA VACCINAZIONE A EUROJUST

RICORSO VACCINI EUROPEO – STUDIO LEGALE AVV. MAURO SANDRI 

santalex.eu

Eurojust è l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. La Procura di Genova, come altre procure italiane ed europee, metteranno a disposizione gli elementi raccolti in questi mesi di indagini sugli effetti avversi conseguenti alla vaccinazione. Il coordinamento ha il compito di indagare “per capire l’estensione del fenomeno e i vari provvedimenti giudiziari adottati”.I magistrati italiani si erano già interfacciati con l’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, a cui avevano segnalato i decessi e le informazioni relative. I carabinieri del Nas hanno già sequestrato molte cartelle cliniche e le schede anamnetiche e anche la documentazione dell’Ema e dell’Aifa oltre alla lettera del Cts alle Regioni sugli open day. Un mare magnum di documenti ed elementi che Eurojust dovrà esaminare per trarre le ovvie conclusioni che avevamo previsto. Questo esito è il primo concreto risultato ottenuto in questi mesi in materia di vaccini. Farà seguito l’azione alla Corte di Giustizia che verrà presentata come causa collettiva il 25 luglio con richiesta di sospensione IMMEDIATA dell’autorizzazione provvisoria al commercio dei vaccini. Sostenere queste cause è essenziale per la libertà concreta di ciascuno di noi. Per aderire  https://santalex.eu/ricorso-vaccini-europeo

FONTE: https://santalex.eu/ricorso-vaccini-europeo

 

 

 

PANORAMA INTERNAZIONALE

“Liberté!” (In Francia. In Italia, più diritti ai sodomiti)

“A seconda della valutazione della situazione, dovremo porci la questione della vaccinazione obbligatoria per tutti i francesi” (Macron)

Cesare Sacchetti:

Personalmente, sono abbastanza scettico sull’applicazione pratica del pass verde in Francia. In teoria, è richiesto per entrare nei bar e nei supermercati ma nella vita quotidiana è praticamente impossibile chiedere prova di un tampone per prendere il caffè al bar tutti i giorni. La sensazione è che questo non sia altro che un enorme bluff da parte del regime di Macron e della cabala mondialista. E’ un bluff per spingere le persone a farsi il vaccino. La maniera migliore però per smascherare un bluff è quello di andarlo a vedere. Vai pure avanti, Macron. Mostraci come riuscirai ad applicare questa assurda “regola” nella vita quotidiana. Il tuo bluff andrà in mille pezzi molto presto.

Annonces de Macron : mobilisations en France et consternations à l’étranger

Lo critica anche Libération…

Billet

Pass sanitaire: Emmanuel Macron, monarque absolu en CDD

Les restrictions sans précédent des libertés publiques ont toutes été décidées par un homme seul : le Président.

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par Jean Quatremer, correspondant à Bruxelles (UE)

La transformation du «certificat sanitaire», permettant de voyager entre les pays européens, en «pass sanitaire», conditionnant l’accès à une série de services, ce qui revient à imposer en catimini une obligation vaccinale, a été décidée par Emmanuel Macron seul, lundi, dans le secret de son bureau avant d’être annoncée aux Français le soir même. Certes, le matin il a consulté le «Conseil de défense», version moderne du cabinet du roi, à la composition variable et au fonctionnement opaque, court-circuitant comme toujours le Conseil des ministres constitutionnellement encadré. Mais c’est tout : les forces vives du pays ont été tenues à l’écart, tout comme les responsables politiques de la majorité et de l’opposition. Et l’Assemblée nationale, contrôlée par LREM et ses vassaux, ratifiera …

LIBERATIONCovid-19 : le pic de l’épidémie attendu dans «sept à dix jours»
(Frattanto in Italia il Parlamento dibatte  furiosamente per insegnare ai bambini a diventare trans.  Un tema di scottante attualità)
FONTE: https://www.maurizioblondet.it/liberte-in-francia/

 

 

 

POLITICA

LA COSTITUZIONE E LA SUA EMINENZA GRIGIA

La Costituzione e la sua eminenza grigiaQuando si disquisisce sul nostro Stato di diritto si fa riferimento soprattutto alla sua fonte fondamentale e principale, ossia la Costituzione italiana: dal punto di vista formale, costituisce il vertice nella gerarchia delle fonti dell’ordinamento giuridico della Repubblica italiana, che materialmente si concretizza con il complesso di principi e norme che regolano la Stato e tutte le sue declinazioni. Essa è l’atto che delinea i connotati essenziali dello Stato, descrivendone i valori e i principi che sono le sue fondamenta, stabilendone l’organizzazione politica su cui si struttura.

La Costituzione italiana fu redatta in 139 articoli dall’Assemblea costituente, con 18 disposizioni transitorie, la quale fu approvata il 22 dicembre del 1947 e poi promulgata dal Capo provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il 27 dicembre del 1947, per poi entrare in vigore il 1 gennaio del 1948.

Le caratteristiche fondamentali della Costituzione italiana sono rappresentate dal fatto che è scritta, in quanto redatta in atto solenne da un organismo appositamente convocato per tale scopo; votata, in quanto eletta democraticamente dall’Assemblea costituenterigida, perché modificabile solamente tramite un procedimento legislativo aggravato e non tramite le leggi ordinarie; lunga, in quanto disciplina in modo dettagliato la struttura dello Stato, insieme ai doveri e ai diritti dei cittadini; garantista, poiché tramite le riserve di legge, tutela e garantisce in modo esteso i diritti del cittadino; programmatica, perché delinea i programmi e gli obiettivi a cui deve tendere l’attività della Repubblica; progressiva, perché tende al graduale raggiungimento dei suoi principi, come la sovranità popolare, l’uguaglianza, la libertà e la solidarietà, tramite la legiferazione di leggi ed atti normativi.

Dopo la succinta descrizione storico-giuridico della Costituzione, non si può non evidenziare quanto realmente sia stata disattesa o violata nella storia della Repubblica italiana e insieme ad essa il suo Stato di diritto, che dalla nostra Costituzione trae origine. Per ragioni di equilibri geopolitici sovranazionali e per ragioni, cosiddette, di Stato, nella storia della Repubblica italiana sono esistite delle “eminenze grigie” ai limiti della legalità, che in nome della salvaguardia della stessa Repubblica e del suo Stato democratico hanno plasmato la struttura organizzativa dell’Italia, forzandola con atti che violavano la sua stessa Costituzione ed il suo Stato di diritto.

Solo di recente si è preso atto di quanto una di queste “eminenze grigie” fosse stata rilevante, ovvero l’Uar (Ufficio Affari riservati) e del ruolo fondamentale che esso ha svolto durante gli anni della “Guerra Fredda”. L’Uar è stato l’organismo fondamentale e responsabile di un’attività e di una strategia di infiltrazione nella società italiana dell’epoca, all’interno dei partiti politici, dei sindacati e dei movimenti estremistici ed extra parlamentari.

L’Ufficio Affari riservati ha esercitato la sua attività in modo non legittimo, operando come un servizio segreto, senza esserne giuridicamente autorizzato, attraverso una polizia parallela, che operava in modo autonomo e non ortodosso, assoldando informatori in tutti i settori della società. L’aspetto più sconcertante risiede nel fatto che nessun mezzo di comunicazione e di stampa dell’epoca si preoccupò di indagare e denunciare la suddetta attività illegittima dell’Uar.

A capo di questo ufficio fu protagonista Federico Umberto D’Amato il quale, per quanto non sia mai stato reso noto all’opinione pubblica, fu il vero “deus ex machina” dell’Uar e delle sorti dell’Italia, per un periodo cha va dall’inizio degli anni ’60 fino alla metà degli anni ’80. Durante questo periodo D’Amato esercitò tutto il vasto potere a sua disposizione, consentendogli di “nominare” i ministri dell’interno dei vari governi succedutisi, condizionandone anche le loro scelte politiche. Inoltre, D’Amato limitava e gestiva i vari poteri dello Stato insieme ai loro rappresentanti, tramite un archivio personale, in cui venivano custoditi i segreti e gli “scheletri dell’armadio” di coloro che gestivano la “cosa pubblica”, “mutatis mutandis”. Egli fu una sorta di John Edgar Hoover di matrice italiana, poiché entrambi condizionarono, spiando, l’ordine costituito delle rispettive nazioni. Un archivio che non è stato mai realmente ritrovato nella sua completezza, ma solo in alcune sue parti, quelle che D’Amato ha voluto che fossero rinvenute dopo la sua morte.

Nell’Uar e nel suo apicale e carismatico protagonista risiedono i principali segreti della Repubblica italiana dal Dopoguerra fino agli anni ’80 e la riprova di quanto la Costituzione italiana sia stata, almeno in quel periodo storico, più una nobile e formale ambizione valoriale e giuridica, che una materiale ed effettiva applicazione dei suoi principi e dei suoi dettami, nonché delle sue previsioni costituzionali.

A tal punto che è stato detto che Federico Umberto D’Amato “sapeva quasi tutto di tutti e quello che non sapeva, tutti pensavano che lo sapesse” e per questo motivo tutti ne avevano timore. Era temuto dai suoi detrattori perché lo consideravano il vero guardiano della Repubblica e dai suoi estimatori perché lo consideravano il più grande genio dell’intelligence che l’Italia avesse mai avuto nella sua storia, nonché stimato a livello internazionale come il più rilevante esponente dei servizi segreti italiani.

A prescindere da quello che furono realmente l’Uar e il suo capo D’Amato, ciò che appare inconfutabile è quanto la società italiana ed il suo Stato di diritto fossero stati eterodiretti ed indotti da certi poteri, che andavano oltre il rispetto dei principi fondamentali previsti dalla Carta costituzionale e quanto queste violazioni non siano state mai considerate e denunciate, probabilmente, proprio per quelle ragioni insindacabili che gli autorevoli storici e politologi definirebbero “ragioni di Stato”, a causa della “Guerra Fredda” e per la salvaguardia del nostro sistema democratico… turbari sine ventis non solet aequor (il mare di solito non si muove senza l’impulso del vento).

FONTE: https://www.opinione.it/politica/2021/07/20/fabrizio-valerio-bonanni-saraceno_costituzione-eminenza-grigia-stato-diritto-d-amato/

 

 

 

Cremaschi, prove di vacsismo

Anna Lombroso per il Simplicissimus

Pensavamo di averle viste tutte. Landini in piazza il Primo Maggio con Confindustria? Fatto. Sindacati allineati sul Job’s act? Fatto. Quelli del Manifesto in ammirazione dei bicipiti nerboruti del ragazzone della Plaka, intenti a riformare l’Europa in senso socialista? Fatto. Antichi dirigenti del Pci che redigono leggi repressive di ordine pubblico per tutelare il decoro minacciato da straccioni e immigrati? Fatto.

Credevamo di averle viste tutte. Macché, doveva capitarci di molto peggio. La combattiva ragazza rossa numero 2 che insieme a altri venerabili maestri depositari  dei valori della sinistra che firma in calce  l’appello del “quotidiano comunista” in appoggio al miglior governo che potesse toccarci durante una emergenza, per esempio. O l’ex sindacalista resiliente e impenitente che su twitter con la stessa burbanza rozza e  spericolata di quelli che mettono sullo stato la frequenza alla street university, se la prende con chi non vuole assoggettarsi al green pass: chi vi si oppone, scrive, dovrebbe coerentemente opporsi a patente di giuda, tessera sanitaria, carta d’identità, certificato di residenza, ogni altra simile diavoleria della dittatura comunista. Svalvolati di sicuro, ma anche semplicemente fascisti allo stato brado”. Ah, dimenticavo, “hastag Potere al Popolo”.

Ecco qua. Non è un caso che certi apparenti voltafaccia nascondano una coerenza militata per anni nelle file della resa incondizionata la pensiero liberista, della felice constatazione che è un sollievo che come diceva la signora Thatcher non ci sia alternativa allo status quo, così si è legittimati a non fare nulla, se non qualche candidatura nelle file del voto “inutile” grazie a loro,  qualche comizio e qualche sciagurato tweet per sentirsi giovani e nativi digitali.

Il fatto che si tratti di defezioni di vegliardi famosi, consegnati a quella autorevole forma di demenza,  ridanciana come nel Cavaliere o minacciosa come in Biden, fa pensare che l’attaccamento alla vita delle personalità in vista e prossime a far pace con Dio e guerra con la gente comune, e dunque l’attribuzione del primato assoluto alla salute del corpo secondo un diritto concesso a chi gode di laute pensioni intoccate dalla professoressa Fornero, come se fossero un tesoro esclusivo e un patrimonio che va salvaguardato per i posteri altro non sia che la normale evoluzione di un egoismo narcisista che si manifesta una volta caduti, come accade, certi freni inibitori.

Perché di una cosa possiamo stare certi, dei posteri, delle generazioni a venire, a certe figurine del nostro album di famiglia, non gliene deve mai essere importato un bel niente guardando le loro carriere, il festoso assoggettamento ai poteri forti, denunciati in pubblico ma adulati e frequentati in privato, l’annessione senza remore all’ideologia totalitaria che combina modernismo  futurista “incontrastabile” e antichi sfruttamenti, l’acquiescenza mostrata nell’accettare i più indegni teoremi e i più vergognosi paradigmi: la mobilità fa bene al lavoro, il sacrificio della dignità è doveroso in tempi di crisi, o, perché no? la bandiera delle nazionalizzazioni cara appunto al nostro eroe dell’antifascismo vaccinale, come se Draghi, il marinaretto del Britannia potesse essere una garanzia del nuovo ruolo dello Stato in economia.

Sarà l’età, o Freud che lavora durante il sonnellino pomeridiano, che gli ha fatto citare le diavolerie da dittatura comunista: voleva farci pensare a una sottile ironia alla Woody Allen, ma il sospetto è che, ultimo insieme a Berlusconi, ci creda e da quando è in pensione dal ruolo conservatogli dalla nomenclatura sindacale tema, succede che si manifestino manie di persecuzioni prodotte da un certo isolamento, dal fatto che nessuno ti stia a sentire,  che davvero i “rossi” se non gli “opposti estremismi” gli tolgano prerogative e privilegi.

Certo siamo proprio malmessi se il green pass è diventato il patentino dell’antifascismo al suono di Bella Ciao dal balcone, quando chi è morto per la libertà e il riscatto da sopraffazione e sfruttamento oggi si ribellerebbe a un “documento” che condanna all’emarginazione, alla discriminazione, all’ostracismo una parte dei cittadini meritevoli di uguali diritti e doveri. Se si confonde la giustizia con sentimenti di conformismo legalitario, se si spaccia la tutela di interessi personali per responsabilità, se il senso civico viene esibito per autorizzare rivincite, vendette e repressione.

Pensavamo di averle viste tutte, ma ci mancava il rovesciamento della parabola di Arbasino, con i venerati maestri che si rivelano per soliti stronzi.

FONTE: https://ilsimplicissimus2.com/2021/07/20/153200/

 

 

 

 

L’arbitrio e la necessità

Giorgio Agamben – 12 febbraio 2021

La questione se i governi si servano consapevolmente della pandemia per dichiarare uno stato di eccezione che rafforza i loro poteri al di là di ogni limite o se essi non avessero altra scelta che l’emergenza è mal posta. Quel che avviene oggi, come in ogni crisi storica decisiva, è che le due cose sono entrambe vere: l’uso dello stato di eccezione come uno stratagemma e l’impossibilità di governare altrimenti che attraverso di esso coincidono. Il sovrano, pur agendo in modo assolutamente arbitrario, è nello stesso tempo costretto alla decisione incessante sull’eccezione che ne definisce in ultima analisi la natura. L’epoca che stiamo vivendo è, cioè, quella in cui l’illegittimità dei poteri che governano la terra appare in piena luce: poiché essi hanno perso ogni possibilità di configurarsi in un ordine simbolico riconoscibile, essi sono obbligati a sospendere la legge e i principi costituzionali che potrebbero definirlo. Lo stato di eccezione diventa in questo senso lo stato normale e chi governa non può in nessun caso governare altrimenti. È forse possibile che lo stato di eccezione sia formalmente revocato: ma un governo di salvezza nazionale come quello che si sta configurando, in cui ogni opposizione cessa, è la continuazione perfetta dello stato di eccezione. La nostra diagnosi di un definitivo tramonto dell’età delle democrazie borghesi è in ogni caso confermata. Resta da vedere fino a quando la sospensione della politica e l’emergenza come paradigma di governo potranno durare senza assumere una forma diversa dal terrore sanitario su cui si sono finora fondate.

 

Ragionare per comprendere: cosa pensano i cosiddetti “complottisti” del Covid, dei vaccini e, soprattutto, di quello che si cela dietro la grande spinta mediatica a vaccinarsi

17 LUGLIO 2021 DI MITTDOLCINO

Dopo aver largamente parlato degli aspetti economici legati al Covid, dopo aver ospitato degli esperti sia favorevoli che contrari ai vaccini, è arrivato il momento di spingerci oltre, cercando di capire come la pensano i cd. complottisti anti-Vax.

Premesso che noi NON siamo anti-Vax — anzi, il fondatore di questo sito si è dovuto recentemente vaccinare anche per la pertosse (…), pur non essendo certo un bambino — vanno capite le ragioni delle parti in causa.

Chi accetta il vaccino per il Covid fa opera di fede nella scienza, nello stato e nel sistema visto che le normali procedure di sicurezza previste dall’EMA e dall’FDA non sono state portate a termine (come indicato chiaramente dalla stessa EMA).

Di conseguenza, s’immola per la scienza testando il vaccino su se stesso, pur correndo il rischio — speriamo in modo consapevole — di un nuovo caso Talidomide.

Comprendere i cd. complottisti, di norma più profondi nei loro ragionamenti, è invece un affare complesso. Proviamoci insieme (l’immagine sopra è tratta dal seguente paper scientifico, pubblicato sul sito del governo britannico, a questo LINK).

In buona sostanza, i cd. complottisti sembrano intravedere un fine ultimo diverso da quello di voler combattere la malattia. Rilevano che, ad esempio, il virus non stia quasi facendo più vittime e che esistono medicine in grado di combatterlo efficacemente.

Stigmatizzano che il fine ultimo sia più quello di vaccinare che di curare il virus.

Pensano — così sembrerebbe — che i vaccinati con due dosi si ammalino di Covid più dei non vaccinati, soprattutto della “variante Delta” — vedasi immagine sopra.

Valutano parimenti il fatto che paesi come la Svezia, la Russia e il Giappone — che non hanno fatto campagne vaccinali estensive/non hanno usato particolari precauzioni anti-Covid — non stiano avendo rilevanti e mortifere epidemie.

Ovvero, non sembrerebbero in condizioni peggiori rispetto ad altri paesi che hanno fatto il contrario (la stessa Svizzera — patria d’adozione di Klaus Schwab —  non ha attivato misure particolarmente repressive).

Va infatti notato che, se è vero che la vaccinazione massiva sia stata perseguita principalmente nella vecchia Europa (con riferimento anche alla sua popolazione, per lo più anziana), è anche vero che i sistemi economici che l’hanno accettata sono tutti vicini al collasso, con debiti enormi sia espliciti (ad esempio quelli dello Stato) che impliciti, ovvero quelli delle future pensioni.

Parimenti, va evidenziato che, ultimamente, sono state portate avanti dissertazioni pubbliche in grado di dinamitare la base stessa della società storica occidentale (la stessa che è indebitata fino al collo), proponendo teorie che svariano dall’LGBT allo sdoganamento di certe pratiche sessuali — fino al supporto all’immigrazione selvaggia di una parte della classe dirigente, la stessa che (come ad esempio la famiglia Von der Leyen) approfittò a suo tempo del lavoro schiavile della popolazione di colore in America (…).

Il tutto, a fronte di un Papa che sembrerebbe spingere per una riforma radicale del conservatorismo occidentale che annienterebbe di fatto la Chiesa Cattolica tradizionale.

Chiaramente, tutto questo non succede per caso.

Non è certo un caso che quanto sopra coincida con l’indebolimento finale del dominus storico, gli Stati Uniti che, alcuni (dagli avversari sconfitti nella WWII al newcomer, la Cina), vorrebbero ridimensionare.

Chiaramente, gli USA si portano dietro Londra che, fino a ieri l’altro (con Cameron), era pappa e ciccia con Bruxelles (…).

La galassia che rifiuta il “vaccino Covid” sembrerebbe farlo sulla base non tanto della sua inutilità (la malattia uccide poco rispetto alle grandi piaghe del passato), quanto del “principio di massima precauzione”, vista l’impossibilità di valutare gli effetti collaterali, con particolare riferimento al vaccino mRNA (una tecnologia d’immunizzazione assolutamente innovativa e dunque poco conosciuta nei suoi effetti collaterali di lungo termine), visto che le 3 fasi canoniche del test di accettazione non sono state portate a termine — mettendo potenzialmente a rischio chi si vaccina.

Parallelamente a quanto sopra, lamenta la grande spinta per far arrivare migranti a rotta di collo nei paesi colpiti dalla pandemia, quasi servissero a sostituire i residenti destinati — chissà — a morire … non si capisce bene se di Covid o di vaccino (…).

Elaborazioni STATISTICHE, si noti bene, STATISTICHE, arrivano a pubblicare ipotesi di probabilità condizionale come sopra indicato, al LINK

 

Quello che possiamo portare a supporto sono le parole di Luc Montagnier, Nobel per la Medicina, che ha riaffermato la prassi scientifica secondo cui, durante un’epidemia, non si fanno vaccinazioni (non si può certo includere il Prof. Montagnier tra i complottisti).

Aggiungiamo, citando il Nobel di cui sopra, che il rischio è di sviluppare forme di Covid più letali come conseguenza di tali vaccinazioni (Montagnier ha detto che non si vaccinerà contro il Covid).

(Fare click sull’immagine SOPRA per il video)

Dunque, secondo una certa corrente di pensiero, sembrerebbe che il vaccino anti-Covid vada a danno, paradossalmente, di chi si è vaccinato, visto che l’immunizzazione che provoca è totalmente diversa da quella naturale, che genera svariati anticorpi da parte di quella macchina perfetta che è l’uomo — ovvero del suo sistema immunitario (…).

La scienza che vediamo in TV, naturalmente, dice cose diverse anche se, chi leggesse con attenzione il “consenso informato” sui vaccini Covid, troverebbe che la situazione non sia così rassicurante sulle possibili conseguenze.


Il vaccino Moderna usato in USA (ma non quello usato in EU) presenta la scritta sulla confezione che “il vaccino va usato nei termini di un’autorizzazione emergenziale” concessa dall’FDA — ovvero in deroga, perché non ha completato i test di sicurezza standard previsti dall’FDA per ogni medicamento


Va peraltro notato che in Toscana, patria di Matteo Renzi, stanno nascendo importanti strutture di ricerca sugli anticorpi monoclonali.

Sto parlando di stabilimenti, già di proprietà italiana, che sarebbero stati venduti — leggete bene — alla GSK, nata per fusione dalla stessa azienda che pagò a Poggiolini et al. la famosa tangente del “puff pieno di soldi” per introdurre il vaccino sull’epatite B in Italia.

Lo stesso vaccino al cui riguardo sembrerebbe sia in corso uno scontro giuridico in Francia, come conseguenza di un aumento statisticamente significativo di casi di Sclerosi Multipla, che qualcuno vorrebbe legati all’uso di tale vaccino — così sembrerebbe da varie pubblicazioni.

Bene, tali anticorpi monoclonali anti-Covid esistono di già (ad esempio la ticinese Humabs. Non si capisce perché l’EMA,  LINK, in una situazione d’emergenza, non utilizzi un medicamento già esistente che funziona ed è autorizzato negli USA, invece di crearne altri), e potrebbero servire per combattere le forme gravi di Covid che, si presume, potrebbero insorgere in futuro — ad esempio a danno dei vaccinati che hanno forzato l’immunizzazione su un solo segmento del virus, ovvero sulla proteina spike (con particolare riferimento ai vaccini attuali, soprattutto gli mRNA).

Bene, ragioniamo per meglio comprendere. Analizziamo cosa pensano i cd. “complottisti” del Covid, dei vaccini e, soprattutto, di quello che si celerebbe dietro la grande spinta mediatica a vaccinarsi.

Chiaramente, queste sono analisi ex ante che devono essere verificate dai fatti.

Il cd. complottismo parte ovviamente da ipotesi non provate e in questo sta la sua debolezza (di solito è il tempo che fa da arbitro e, dunque, chi è complottista oggi non è detto che non possa essere un eroe, o un martire, magari solo fra qualche mese).

Chiaramente, il complottismo si alimenta di asimmetrie e, in effetti, l’utilità assoluta dei vaccini Covid oggi non è assolutamente garantita — basta leggere il consenso informato.

I grandi media, in tale contesto, fanno da cassa di risonanza perché la loro proprietà coincide con la parte élitaria della società e, quindi, sono interessati non a informare, ma a propagandare i progetti delle élites.

Il tempo, in ogni caso, ci dirà.

Resta sullo sfondo il reato che sembrerebbe alcuni giudici stiano paventando (e solo questo, per inciso): epidemia dolosa o qualcosa di correlato.

Sarebbe giustificabile, nell’eventualità, solo nel momento in cui si riuscisse a dimostrare (ipotesi davvero ardua) che ci sia stata correlazione tra l’insorgere della pandemia di Covid e gli effetti successivi — magari a fronte della conoscenza, anche solo teorica, degli effetti avversi che sembrerebbero attesi.


Soprattutto (ed è questa la big picture), le società occidentali, in particolare quelle colpite con maggior forza dal Covid (dove più si sta spingendo per la vaccinazione di massa), sono in crisi mortale, sature di debiti e senza crescita del PIL.

Tali società vedranno certamente un aumento esponenziale delle proteste, sia per motivi economici — consequenziali ai blocchi imposti dal Covid, senza il quale la parabola implosiva sarebbe stata più lenta — che conseguenti alla pandemia.

Non è infatti da escludere che la morte di un gran numero di persone non produttive, nella testa di qualcuno, possa essere addirittura auspicabile per “salvare” la società moderna.

O meglio, per salvare i privilegi di una parte della società, visto che — libri di storia alla mano — tutte le volte che sono stati raggiunti certi limiti sistemici a rimetterci sono stati chi possedeva tanto, non chi possedeva niente e che, quindi, non aveva nulla da perdere.

Tutto questo senza tirare in ballo la solita litania sull’eccessiva popolazione del pianeta, unitamente alle rilevazioni scientifiche sugli attesi cambiamenti climatici (che molti tra i climatologi più stimati contestano, quanto meno nella loro componente antropogenica),  che porterebbero a una riduzione dei raccolti agricoli — il che giustificherebbe prese di posizione, diciamo così, estreme.

La storia — che per definizione non è complottista, ma matrigna — ci sta dicendo che siamo CERTAMENTE davanti a un cambiamento epocale, dato dall’instabilità strutturale del sistema attuale (soprattutto in Occidente) e, forse, dal raggiungimento dei limiti strutturali del capitalismo, per come sono stati indicati da Keynes (su tutto, l’incapacità di controllo della disoccupazione come conseguenza dell’accumulo di ricchezza in mano di pochi).

Ben sapendo che la società è divisa tra qualcuno che vuole il cambiamento e qualcuno che, invece, lo detesta. Forse, siamo arrivati al punto in cui la vita di ciascuna delle due fazioni dipenderà dalla vittoria della propria schiera rispetto all’altra.

In tale contesto, coloro che (secondo una certa teoria socio-economica — follow the money) avrebbero pieno interesse a perseguire una deflagrazione controllata (utile ad esempio a ridurre la popolazione mondiale) per ridurre i debiti e innescare la crescita, sarebbero gli stessi che impongono la vaccinazione di massa per mantenere i propri privilegi, questa volta senza rivolte.

Noi ci fermiamo qui, non prendiamo posizione su cosa posa essere vero e su cosa possa essere falso. Senza arrabbiarci, restando assolutamente freddi nelle nostre analisi.

Abbiamo riportato solo quello che è stato detto e scritto da altri.

L’essenziale è far capire come suonano le due campane. Ai lettori la scelta su cosa fare e, soprattutto, su cosa credere.

MD

FONTE: https://www.mittdolcino.com/2021/07/17/ragionare-per-comprendere-analizziamo-come-pensano-i-cd-complottisti-cerchiamo-di-capire-come-intepretano-il-covid-i-vaccini-e-su-cosa-secondo-loro-si-celerebbe-dietro-la-grande-spinta-med/

 

 

SCIENZE TECNOLOGIE

Pfizer e Moderna annullano gli studi: impossibile conoscere l’efficacia dei vaccini

Sia Pfizer che  Moderna hanno fatto sapere di aver annullato lo studio sull’efficacia dei vaccini per il Covid 19: infatti è arrivata notizia che i gruppi placebo, ovvero quelli a cui era stata iniettata solo acqua distillata , sono già stati vaccinati. Davvero strana tutta questa urgenza di fronte a malattia così lieve da avere un indice Cfr dell’ 01 % e un Ifr, calcolato con i criteri dell’Oms, quindi largamente pro pandemia, inferiore a 0,005%. Anzi no è  assolutamente normale in questo mondo rovesciato perché in tal modo viene meno qualsiasi  possibilità di scoprire quale sia la vera efficacia di questi vaccini che è può essere accertata davvero solo con studi di lungo periodo. Quindi non solo si è tollerato che gli studi presentati da queste due multinazionali del farmaco non fossero effettuati a “doppio cieco” come avrebbero dovuto essere rendendo così possibile ogni errore e ogni manipolazione anche involontaria, ma adesso, firmati i contratti per miliardi dosi, i due giganti fanno cucù e a sostanzialmente annunciano di non voler procedere oltre su uno studio sull’efficacia che potrebbe portare a scoperte inquietanti per loro, ma anche per chi ha avallato misure di restrizione delle libertà, messo in mora le costituzioni, alterato elezioni e costretto la gente a una vaccinazione di massa  a fronte di un’influenza.

Per la verità la decisione non giunge come un fulmine a ciel sereno perché già da gennaio sia Pfizer che Moderna avevano fatto capire che alla fine di marzo avrebbero vaccinato il gruppo placebo o comunque chi tra loro lo avesse chiesto il che comunque avrebbe inficiato la validità dei dati raccolti. Ma poi andandosi a leggere il progetto di studio presentato da Pfizer (vi sconsiglio di scaricarlo perché prima o poi sparirà o verrò sostituito alla chetichella) si scopre che in realtà nella fase 2/3non si puntava a scoprire quale fosse la reale efficacia del vaccino, ma soltanto a stabilire se il preparato avesse un’efficacia almeno del 30 per cento con una certezza del test al 90%. Dunque un’obiettivo minimo e già in sé piuttosto deludente per una vaccinazione che si vorrebbe universale e obbligatoria. E tuttavia anche questo punto minimo presenta non pochi problemi visto appunto che tali studi, secondo le linee rese note da Pfizer  non avrebbero dovuto svolgersi in doppio cieco che è lo standard per queste ricerche  non si dovrebbero svolgere in doppio cieco, ma qui si trova un altro “punto debole”:  a pagina 93 si dice che “Entro 7 giorni da ogni vaccinazione, i potenziali sintomi di COVID-19 che si sovrappongono a specifici eventi sistemici (ad esempio febbre, brividi, dolori muscolari, diarrea, vomito) non dovrebbero innescare potenziali casi di COVID-19 “ detto in soldoni se ti ammali dopo il vaccino noi non lo consideriamo come caso covid, cosa che manda all’aria anche quell’efficacia al 95% per cento che era stata più che altro ipotizzata in fase 1 giusto per strappare un’autorizzazione di emergenza.

Non c’è dunque alcuna sorpresa che le apripista vaccinali dell’occidente nascondano la mano dopo aver lanciato il sasso. Quanto sono davvero efficaci questi vaccini che peraltro appaiono anche i più pericolosi di tutti tempi? Quelli che li  producono dopo aver dato una risposta sostanzialmente scorretta eliminando i casi che avrebbero messo in luce i problemi  adesso dicono che per “ragioni umanitarie” (vaccinare quei fortunati che avevano ricevuto solo il placebo) si tirano indietro e se ne fregano. Francamente è davvero difficile trovare nel passato un atteggiamento così cinico e ipocrita,  forse perché è anche la prima volta in cui un’intera costellazione di potere ha agito in maniera coordinata per ottenere l’effetto pandemia e per imporre cose che in altre situazioni non sarebbero mai passate. Non riesco a capire chi mai possa accettare di fare da cavia e di farsi iniettare un vaccino di cui ora  è sconosciuta l’efficacia persino in via ufficiale. Però disgraziatamente esistono.

FONTE: https://ilsimplicissimus2.com/2021/07/05/stop-a-studi-su-efficacia-vaccini-152734/

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